Adempimenti

Modalità di recupero delle prestazioni indebite di sostegno al reddito

di Pietro Gremigni

In caso di indebita percezione di prestazioni di sostegno al reddito l'Inps procederà al recupero mediante compensazione impropria oppure attraverso l'emissione di una nota di debito.

Col messaggio 734 del 25 febbraio 2020 l'istituto di previdenza richiama una precedente determinazione del 2017 con cui ha stabilito le regole per procedere al recupero dell'indebito, illustrando le caratteristiche delle due modalità.

Si tratta di prestazioni di disoccupazione o per cassa integrazione, per esempio, indebitamente erogate magari per carenza dei presupposti contributivi.

La prima modalità di recupero è quella della cosiddetta compensazione impropria, che opera quando il credito da parte del percettore è riferito ad arretrati sulla stessa prestazione e consente il recupero dell'indebito senza soggiacere al limite della misura del quinto della somma dovuta. Ad esempio al debitore spettano degli arretrati sull'indennità Naspi la quale però è stata erogata per una somma maggiore del dovuto e che l'Inps intende recuperare.

Con lo strumento invece della nota di debito l'Inps notifica al debitore una diffida a restituire, in unica soluzione, la somma (gravata degli interessi legali nei soli casi di dolo, ossia nelle ipotesi di indebito di condotta) entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso.

Trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, l'Inps darà luogo al recupero dell'indebito secondo le seguenti modalità e ordine di priorità:
- trattenuta su prestazioni in corso di pagamento;
- pagamento diretto.

In caso di recupero su una prestazione in corso di pagamento, la trattenuta deve essere contenuta nei limiti del quinto della prestazione al lordo delle ritenute fiscali.

Pagamento rateizzato – Se il recupero avviene tramite pagamento diretto del debitore, è ammesso il pagamento rateale entro i seguenti limiti:
- 24 mesi se si tratta di indebiti dovuti a condotte dolose o negligenti come nel caso di disconoscimento del rapporto di lavoro a cui sia conseguita la prestazione indebita;
- 36 mesi se si tratta di indebito legato ad altri fattori come la mancanza di legittimazione dell'interessato;
- 72 mesi quando l'indebito deriva da errati calcoli di determinazione della prestazione.

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