Adempimenti

Per rinnovo dei contratti a tempo determinato e maternità anticipata i termini non sono sopesi

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 2201 del 23 marzo 2020, ha fornito indicazioni circa la gestione delle attività di competenza dell'Agenzia ritenute non differibili, ovvero dei procedimenti a istanza di parte che restano esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 103 del Dl 18/2020, e per i quali, pertanto, i termini non sono da considerare sospesi. Si tratta, spiega la nota, della procedura di deroga assistita per il contratto di lavoro a termine, della convalida di dimissioni/risoluzione consensuale di lavoratrici madri e lavoratori padri, nonché della richiesta di interdizione anticipata e post partum.
In sintesi tutta la gestione di queste attività istituzionali è garantita ma deve avvenire rigorosamente attraverso i sistemi di comunicazione a distanza, quali pec o email.

Procedura di deroga assistita per il contratto di lavoro a termine
Per quanto riguarda l'istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato, secondo l’articolo 1 del Dl 87/2018, la sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020 non trova applicazione, soprattutto a fronte dell'esigenza di prolungare il rapporto contrattuale connessa proprio all'attuale periodo emergenziale. Dal punto di vista operativo, quindi, l'istanza, che a decorrere dal 22 marzo 2020 non può che riguardare le sole attività lavorative consentite individuate dal Dpcm, deve essere inoltrata esclusivamente per Pec o email agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio.

L'istruttoria prende in esame tre aspetti. Il primo, la verifica documentale della presenza di una causale, senza tuttavia alcun controllo sul merito della stessa. Il secondo aspetto, soggetto a verifica, riguarda la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito, da acquisire, sempre a distanza, anche attraverso un'autodichiarazione del lavoratore attestante la consapevolezza che il contratto deroga al limite massimo e l'intenzione di accettare la richiesta della azienda di ulteriore prosecuzione. Infine, l'Ispettorato deve verificare il rispetto dei periodi di "stop & go", previsti dall'articolo 21 del Dlgs 81/2015, anche attraverso l'accesso alle banche dati in uso agli uffici. Conclusa la parte istruttoria, si procederà all'inoltro tramite pec al datore di lavoro di apposito modello, progressivamente numerato, unitamente al contratto.

Richiesta di interdizione anticipata e post partum
Con riferimento, poi, all'istanza di interdizione dal lavoro, da trasmettere anche in questo caso via email/pec, per le lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, l'Ispettorato, in base all’articolo 5, comma 4, del Dpr 1026/1976, può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio per la lavoratrice derivanti dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia. Ne consegue che il provvedimento di interdizione anticipata in relazione alle sole attività di cui all'elenco allegato al Dpcm 22 marzo 2020, può essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del Dvr in base alle disposizioni del Dpr 1026/1976 e a quelle emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale. La data del rilascio del provvedimento deve intendersi quella in cui lo stesso viene trasmesso mediante pec al datore di lavoro.

Va da sé che tanto per i nuovi contratti a tempo determinato in deroga assistita quanto per i provvedimenti di interdizione anticipata, a parere della scrivente, il richiamo all'elenco delle attività ritenute essenziali, contenuto del Dpcm 22 marzo 2020, è da intendersi superato o quanto meno dovrà tenere conto degli aggiornamenti all'elenco dei codici Ateco, concordati da Governo e sindacati il 25 marzo e riportati nel decreto del ministero dello Sviluppo Economico.

Convalida di dimissioni/risoluzione consensuale di lavoratrici madri e lavoratori padri
Da ultimo, nella nota si fa riferimento alle dimissioni/risoluzioni consensuali nel periodo protetto, per le quali la convalida, nel periodo emergenziale, viene effettuata online, secondo le indicazioni già fornite dall'Inl con la nota 2181 del 12 marzo 2020, attraverso la presentazione, mediante posta elettronica, di un apposito modulo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Inl, che i lavoratori possono compilare e trasmettere all'ufficio, unitamente al documento di riconoscimento e alla lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata.

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