Adempimenti

Validità estesa al 15 giugno per i Durc

di Barbara Massara


La sospensione dei versamenti contributivi disposta dal Dl 18/2020 fino al 30 aprile, si applica anche alle rate dei piani di ammortamento in scadenza nel periodo oggetto di sospensione. Lo chiarisce l'Inps nel messaggio 1374/2020, in cui estende alle nuove sospensioni le stesse regole in materia di debiti contributivi oggetto di rateizzazione illustrate nella circolare 37/2020 con riferimento alle sospensioni disposte dal Dl 9/2020 in favore dei comuni della ex zona rossa nonché delle imprese del settore turistico.

Pertanto la sospensione prevista dal 2 marzo al 30 aprile 2020 per i settori maggiormente danneggiati (articolo 61, comma 2, del Dl 18/2020), così come quella riferita al periodo 2-31 marzo per gli imprenditori/professionisti con ricavi o compensi dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro (articolo 62, comma 2), riguarda anche le rate dei piani di ammortamento che scadono nei rispettivi periodi. Per tutti la ripresa è prevista entro il 31 maggio prossimo, in un'unica soluzione. La sospensione delle rate riguarda anche il datore di lavoro domestico che beneficia della sospensione con ripresa del versamento entro il 10 giugno.

I Durc con data fine validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 continuano a essere validi fino al 15 giugno, in virtù della previsione dell'articolo 103 del Dl 18/2020, che amplia fino a quella data la validità di tutte le autorizzazioni/certificati con scadenza nel periodo (31 gennaio-15 aprile 2020).

I datori di lavoro regolari privi della disponibilità materiale del documento, così come quelli che, dopo averlo richiesto hanno ricevuto la notifica dell'esito positivo della regolarità, nonché tutti coloro che intendano richiederlo, dovranno interrogare la funzione on line “richiesta regolarità”. In questo modo i dati del richiedente saranno registrati dal sistema, affinchè l'Inps possa poi inviare le successive comunicazioni.

Nell'attesa dei prossimi adeguamenti procedurali, sono immediatamente disponibili per i richiedenti solo i Durc in corso di validità al momento della richiesta, mentre quelli con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile (scaduti alla data della richiesta) non sono più disponibili nel sistema.

In questa fase transitoria sarà necessario un intervento manuale dell'operatore dell'Inps, che riscontrando l'esito di regolarità o irregolarità non grave (che non richiede l'attivazione dell'istruttoria) emesso dal sistema, dovrà definire la pratica senza l'emissione di un invito a regolarizzare, e quindi notificare via pec il Durc online. Quando la funzione di Consultazione sarà aggiornata, anche i Durc scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile saranno disponibili online.

Qualora la procedura evidenzi invece la presenza di irregolarità che richiedono l'attivazione dell'istruttoria e quindi l'emissione di un invito a regolarizzare, l'Inps, dopo aver acquisito il parere favorevole del Lavoro, ha precisato che, in presenza di Durc scaduto al 31 gennaio, le richieste di verifica presentate dal 17 marzo al 15 aprile si considerano riferite ai pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019 (come se la richiesta di Durc fosse stata presentata il 4 ottobre 2019, ed il periodo di verifica riguardasse i due mesi precedenti).

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