Adempimenti

Nuova modulistica per convalidare le dimissioni in occasione del matrimonio

di Antonella Iacopini

Prosegue la gestione degli adempimenti di competenza dell'Ispettorato Nazionale del lavoro nel periodo emergenziale della pandemia da Covid 19. È la volta delle convalide delle dimissioni presentate dalle lavoratrici nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dalla celebrazione dello stesso. Infatti, a norma dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 198/2006, le predette dimissioni sono nulle salvo che siano dalla medesima lavoratrice confermate entro un mese all'Ispettorato del lavoro. In altre parole, il legislatore ha previsto che durante il predetto periodo di tutela le dimissioni rese dalla lavoratrice siano soggette ad una procedura di convalida per accertare la genuina volontà della parte e l'assenza di pressioni provenienti dal datore di lavoro. Normalmente, le lavoratrici in parola devono presentarsi personalmente presso l'Ispettorato territoriale del lavoro per l'iter di convalida che prevede un colloquio con il funzionario dell'Ufficio. Tuttavia, come già previsto dalla nota dell'INL n. 2181 del 12 marzo 2020, per la convalida, nel periodo emergenziale COVID-19, delle dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri nel periodo di tutela previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 (periodo di gravidanza e primi 3 anni di vita del bambino o primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione e affidamento), l'Ispettorato ha fissato una deroga a tale procedura diffondendo nella giornata del 2 aprile scorso un apposito modello "on line". L'intento è naturalmente quello di limitare il contatto con il pubblico, per il contenimento del contagio da COVID-19, ma, nel contempo, anche di agevolare e garantire la necessaria continuità e uniformità nello svolgimento degli adempimenti di competenza degli Uffici territoriali.
Di fatto, quindi, il colloquio diretto della lavoratrice con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente viene sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla medesima mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'INL, analogamente a quanto già avvenuto con il modulo relativo al periodo emergenziale – COVID 19 predisposto per la distinta ipotesi di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri. Il modello, debitamente completato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice, dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento. Gli Ispettorati territoriali che dovessero ricevere le richieste di convalida di dimissioni ex art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 198/2006, presentate on line (via email) dalle lavoratrici mediante l'utilizzo del modello relativo al periodo emergenziale – CODIV -19 , provvederanno, a loro volta, ai consueti adempimenti concernenti il rilascio del provvedimento di convalida, di cui sarà data comunicazione al datore di lavoro e alla lavoratrice interessati, attraverso l'inoltro dell'allegato modello, opportunamente protocollato e sottoscritto, via e-mail o, se espressamente richiesto dalla lavoratrice, tramite servizio postale.

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