Adempimenti

Malattie infettive trattate da Inail come infortunio

di Luigi Caiazza

Il contagio da coronavirus concretizza un infortunio sul lavoro e non una malattia professionale, come una prima sommaria convinzione avrebbe potuto lasciar supporre. La problematica riguarda i tanti casi determinati dalla pandemia in corso, anche con conseguenze mortali, riferiti a soggetti che hanno subìto l'infermità durante l'attività lavorativa, dovunque sia stata svolta.
Le precisazioni le fornisce l'Inail con la circolare 13/2020, la quale si riporta direttamente all'articolo 42, comma 2, del decreto legge 18/2020, il quale stabilisce che “nei casi accertati di infezione, in occasione di lavoro, l'Inail assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato”.
Le “vigenti disposizioni” sono disciplinate dal Dpr 1124/1965 (testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) che tutela, tramite l'Inail, i lavoratori dipendenti di qualsiasi qualifica, e dal Dlgs 38/2000 che estende tale tutela ai parasubordinati, agli sportivi professionisti dipendenti, ai dirigenti.
Lo stesso testo unico definisce infortuni gli eventi “avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro”. A differenza dell'infortunio sul lavoro, si definisce invece malattia professionale quella contratta “nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate” nell'apposita tabella.
Tuttavia, l'Inail, come già in passato (circolare 74/1995), ha avuto modo di evidenziare che l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi malattie infettive e parassitarie, è quello di tutelare tali affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi la causa virulenta è stata equiparata a quella violenta.
Nell'attuale situazione pandemica rientrano dunque nella particolare tutela assicurativa gli operatori sanitari esposti ad elevato rischio di contagio, nei confronti dei quali vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata la elevatissima probabilità che vengano a contatto con il nuovo coronavirus. Per eguale motivo possono rientrare anche altre attività lavorative quali, ad esempio, gli operatori allo sportello, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario di supporto, di pulizie, con mansioni tecniche operante all'interno di ospedali, operatori per il trasporto degli infermi eccetera.
Per contagio “in occasione di lavoro” non è necessario che l'infortunio sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore, è sufficiente, invece, che l'evento si sia verificato durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie rispetto a quelle collegate alla mansione.
Verificandosi la malattia-infortunio, il medico certificatore dovrà predisporre e trasmettere in via telematica la prescritta certificazione medica all'Inail (articolo 53 del testo unico). E' evidente che solo tale documento, unitamente al requisito dell'occasione di lavoro che risulterà anche dalla denuncia online, da inoltrare entro due giorni dalla data in cui ne ha avuto notizia, da parte del datore di lavoro dell'infortunato, si perfeziona la tutela assicurativa della “malattia-infortunio”, seppure, in ogni caso, sussiste l'automaticità della prestazione. La tutela assicurativa decorrerà dal giorno di astensione dal lavoro.

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