Adempimenti

Validità del Durc nell’emergenza Covid-19, le indicazioni della Cnce

di Antonio Carlo Scacco

Dopo le istruzioni diffuse dall'Inps con messaggio 1374 del 25 marzo scorso, arrivano le prime indicazioni operative della Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) sull'utilizzo dei Durc nella fase emergenziale.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge Cura Italia, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (articolo 103).

In tale previsione rientrano a pieno titolo anche i documenti che attestano la regolarità contributiva che scadono tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, i quali, pertanto, hanno una validità prorogata al 15 giugno 2020.

Nel comunicato diffuso il 6 aprile, la Cnce prende in considerazione diverse ipotesi possibili. La prima (Durc Covid-19) concerne i soggetti che avevano richiesto il Durc prima del 17 marzo (data di entrata in vigore del decreto legge Cura Italia), in possesso di un documento in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile. In caso di irregolarità il richiedente potrà sempre recuperare il vecchio Durc in scadenza la cui validità, come si è detto, è prorogata al prossimo 15 giugno.

La seconda ipotesi presa in considerazione riguarda i soggetti che hanno richiesto il Durc prima del 17 marzo, ma non hanno un Durc in scadenza nel periodo di proroga. Per tali soggetti, si legge nella nota, le istruttorie saranno portate regolarmente a termine, con l'eventuale invito a regolarizzare e/o con il rilascio della regolarità contributiva. La terza e ultima ipotesi considerata fa riferimento alle nuove richieste di Durc effettuate dal 17 marzo al 15 aprile 2020 (ipotesi Covid 19 Extra): in tali casi le richieste di verifica della regolarità contributiva dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti alla medesima data (ossia il 31 gennaio) come presupposto del positivo rilascio.

La verifica della regolarità contributiva, infatti, riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Poiché i primi Durc interessati alla sospensione sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019 (il periodo di validità del Durc è pari a 120 giorni dalla data della richiesta), per tali verifiche si considerano i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019 (come se la richiesta di Durc fosse stata presentata il 4 ottobre 2019, e il periodo di verifica riguardasse i due mesi precedenti). Donde l'indicazione per le Casse edili di considerare la posizione di regolarità dell'impresa con riferimento ai pagamenti scaduti al 31 agosto 2019.

Per i Durc richiesti tra il 17 marzo e il 15 aprile allo scopo di chiudere una istruttoria a fronte di una segnalazione nella Banca dati nazionale delle imprese irregolari (Bni), ove vi siano irregolarità nei termini di pagamento scaduti al 31 agosto 2019 e per i periodi successivi, la Cassa Edile dovrà procedere a una sorta di regolarizzazione convenzionale o temporanea valida fino al prossimo 15 giugno, fermo restando che questa sorta di regolarizzazione "congelata" sarà oggetto di verifica al termine del periodo emergenziale.

Sempre nella nota si legge che, stante i pericoli per il sistema nel suo complesso insiti in questa inedita modalità procedurali, le singole Casse avranno cura di segnalare tempestivamente alla Cnce tutte le fattispecie rientranti nella casisitica denominata Covid 19 Extra al fine di creare una banca dati specifica. Ciò consentirà alla Commissione nazionale di mettere in campo tutte le azioni necessarie tali da consentire ai beneficiari della "moratoria" di rientrare al più presto nella regolarità, a beneficio dell'intero sistema.

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