Adempimenti

Cigd, al via le domande per la grande distribuzione

di Enzo De Fusco

Al via la cassa in deroga per le aziende plurilocalizzate in almeno cinque regioni, per esempio la grande distribuzione, e la tutela si estende anche ai lavoratori dipendenti di imprese fallite. Inoltre, il diritto alla Cigd scatta sia per le sospensioni sia per le riduzioni di orario.

Questi sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 8/2020 del ministero del Lavoro e si completa cosi l’ultimo pezzo del puzzle per la presentazione delle domande di cassa integrazione che riguarda le aziende multilocalizzate.

L’istanza, che dovrà essere istruita secondo l’ordine cronologico di presentazione, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma Cigsonline con la causale “Covid–19 Deroga”.

La modalità telematica Cigsonline, afferma la circolare, prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” o “invio digitale”. Nel primo caso deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo (da cui il decreto liquidità dovrebbe esentare) e firma autografa unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora l’azienda abbia inviato l’istanza con modalità diversa da quella sopra indicata dovrà essere trasmessa una nuova istanza con modalità telematica (aspetto non spiegato abbastanza chiaramente).

Il ministero indica che le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale come previsto dal «comma 1 dell’articolo 1, del Dl 18/2020». Tuttavia la previsione richiamata non è conferente. Peraltro nell’articolo 22, comma 1, l’accordo richiesto è di livello regionale. Ma sul tema dell’accordo sindacale in effetti non si comprende quale debba essere l’indirizzo corretto.

L’Inps solo pochi giorni fa con la circolare 47 ha chiarito che alle domande di cassa in deroga (articolo 22) si applicano le medesime procedure sindacali stabilite nell’articolo 19 (ossia, informativa, consultazione ed esame congiunto). La scelta dell’Inps sul piano amministrativo sembrava equilibrata visto che metteva sullo stesso piano tutte le aziende richiedenti la cassa integrazione indipendentemente dallo strumento utilizzato (Cigo, Fis o Cigd). Peraltro, la posizione sembrava anche in linea con la volontà del Governo.

Con l’emendamento 19.1000 presentato alla legge di conversione del Dl 18/2020 (in approvazione nei prossimi giorni al Senato), è stata espressamente prevista una modifica agli articoli 19 e 22 volta a semplificare le procedure di accesso alla cassa integrazione per le aziende che hanno subito la chiusura per effetto di provvedimenti normativi di urgenza (la maggior parte sono quelle che accedono alla cassa in deroga). Con tale emendamento si stabilisce non essere necessaria alcuna informativa, consultazione o esame congiunto e ancor meno l’accordo sindacale. Quindi sul punto è auspicabile che venga presa una posizione univoca.

Ad ogni modo, in allegato all’istanza bisogna inserire l’elenco nominativo dei lavoratori beneficiari dal quale emerga la quantificazione totale delle ore da integrare con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto (full-time, part-time) con il relativo importo. Inoltre, il Ministero spiega che sono necessari anche i dati relativi all’azienda, quelli delle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda.

Con riferimento al trasporto aereo si autorizza la presentazione della domanda per l’intervento straordinario di integrazione salariale previsto dal Dlgs 148/2015. La circolare non chiarisce se in questo caso si applicano vincoli e oneri stabiliti dal medesimo decreto. Questo strumento sembrerebbe essere stato autorizzato allo scopo di consentire alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale di accedere alle prestazioni integrative del relativo Fondo di solidarietà di settore.

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