Adempimenti

Artigianato, assegno ai non iscritti al Fondo

di Nino Amadore

È possibile presentare domanda per l’assegno di integrazione salariale al Fondo solidarietà bilaterale dell’artigianato anche se non ci si è iscritti. E non si ha intenzione di farlo. Questo il senso che si ricava dal decreto monocratico del presidente della sezione III quater del Tar Lazio Riccardo Savoia il quale ha accolto il ricorso presentato da un odontotecnico della provincia di Ragusa costretto a ricorrere alle misure del decreto legge cura Italia per i suoi 14 dipendenti.

Gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell di Palermo, che hanno difeso l’odontotecnico ragusano, avevano chiesto l’annullamento della delibera di urgenza del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato del 2 marzo 2020; delle modalità operative adottate dal Fondo in aderenza all’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 e della delibera di urgenza adottata il 2 marzo 2020; della delibera del consiglio direttivo del Fondo e anche dell’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 adottato da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Clai.

In particolare, la delibera 3/2020 del Fondo prevedeva che si potesse accedere alle prestazioni previste dal Fondo, «solo dopo aver regolarizzato la propria posizione contributiva» e che gli artigiani, potessero regolarizzare l’iscrizione al Fondo «con riferimento al triennio precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate) secondo il modello informatico che verrà introdotto».

Per i ricorrenti tutto ciò è illegittimo: «Sebbene le disposizioni di cui al Dl 18 del 17 marzo 2020 prevedessero come unico requisito, necessario e sufficiente per accedere all’assegno ordinario, quello della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 - si legge nel ricorso -, l’Ente bilaterale nazionale dell’artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato hanno arbitrariamente deciso di subordinare l’erogazione della prestazione in oggetto al rispetto di ulteriori condizioni.

Il che ha ridotto notevolmente la portata dell’intervento assistenziale ai danni dell’odierna parte ricorrente, stravolgendo di fatto le intenzioni assistenziali manifestate dal legislatore». Considerazioni, per altro, sviluppate sul Sole 24 Ore (si veda, tra gli altri, l’articolo di Enzo De Fusco del 31 marzo).

Il legislatire, va ricordato, ha destinato a questa misura 60 milioni e ha affidato al Fondo la gestione delle misure a sostengo dei lavoratori nel settore dell’artigianato mentre per gli altri ambiti produttivi ha affidato la gestione della Cassa integrazione ordinaria all’Inps. Il decreto del presidente di sezione del Tar Lazio si riferisce ovviamente al caso concreto ma apre nuovi scenari in un ambito già abbastanza dibattuto in queste ultime settimane e che necessita, evidentemente, di un intervento normativo per un chiarimento definitivo.

Tanto da spingere il Pd a presentare un emendamento al decreto Cura Italia «in cui viene stabilita l’esclusione del requisito della regolarità contributiva e dell’iscrizione almeno triennale per l’accesso al trattamento dell’assegno ordinario per le aziende artigiane» si legge in un comunicato di Debora Serracchiani, capogruppo Dem in commissione Lavoro alla Camera e prima firmataria dell’emendamento presentato insieme alle deputate e ai deputati del Pd, Carla Cantone, Chiara Gribaudo, Stefano Lepri, Romina Mura e Antonio Viscomi. «Con il via libera del Parlamento a questo emendamento si risponderebbe positivamente alle tante segnalazioni giunte dal mondo dell’artigianato».

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