Adempimenti

Nella fase 2 centrale il ruolo del medico competente

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

L’inizio della fase 2 di gestione dell’emergenza coronavirus, con il rientro al lavoro di molte persone, pone in particolare rilievo la figura del medico competente, chiamato a svolgere la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare e in occasione del quale deve supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio.

È questo uno dei principi su cui si fonda la circolare 14915 del 29 aprile con cui il ministero della Salute detta articolate indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il suo ruolo di primo piano nella tutela della salute e sicurezza si amplifica e conferma come «consulente globale» del datore di lavoro.

La circolare pone in rilievo l’attività di informazioni che deve essere somministrata ai lavoratori prima e durante l’attività lavorativa, con particolare richiamo al mantenimento della distanza di sicurezza, l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).

Nello specifico viene evidenziato il supporto che il medico competente deve garantire al datore di lavoro nella valutazione del rischio e nell’operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare.

Il ministero, nel richiamare il contenuto dell’articolo 28 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pone in particolare evidenza la parte in cui stabilisce che la valutazione «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari».

Attenzione deve essere posta inoltre a chi sta lavorando in smart working «anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno...sta assumendo», individuando strumenti e informazioni per evitare l’isolameto sociale e garantire il benessere psico-fisico.

Tuttavia, in fase di rientro in azienda, occorre anche richiamare l’attenzione dei dipendenti sulla loro responsabilità: secondo l’articolo 20, comma 1, del testo unico «ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro» e a ciò si collega l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, direttamente o tramite il medico competente, la variazione del proprio stato di salute, in particolare per contatto con caso sospetto di coronavirus, inizio quarantena o isolamento domiciliatario fiduciario, riscontro positività al tampone.

Infine, la circolare ritiene che, nell’ambito del proprio ruolo, il medico competente potrà suggerire, qualora ritenuti utili per il contenimento del virus, l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, anche a fronte del fatto che i test sierologici attualmente disponibili non hanno una sufficiente validità per esprimere il giudizio di idoneità. Di conseguenza non ci sono indicazioni per l’utilizzo dei test con finalità diagnostiche e prognostiche in ambito lavorativo e nemmeno per stabilire l’idoneità dei dipendenti.

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