Adempimenti

Inail, rivalutati i valori per calcolare i premi

di Pietro Gremigni

Sono stati ufficializzati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi e i minimali e massimali e per la determinazione della base imponibile per i soggetti assicurati con l'Inail.

Lo comunica l'Inail con la circolare 18 del 6 maggio 2020 in relazione alla variazione percentuale calcolata dall'Istat che è stata pari allo 0,5% nel 2019.

Ciò comporta innanzitutto che il limite minimo di retribuzione giornaliera è di 48,98 euro, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di 515,58 euro della pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2020.

Sono tuttavia esclusi dall'adeguamento delle retribuzioni al minimale i seguenti casi:
- le retribuzioni degli operai agricoli per i quali vale quale limite minimo il valore di 43,57 euro giornaliere;
- i trattamenti integrativi di indennità economiche a carico dell'Inps o dell'Inail;
- l'indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro;
- l'indennità di disponibilità per i lavoratori intermittenti

Anche per i lavoratori a domicilio si applica il valore minimo, perché lo specifico limite minimo per tale categoria, pari a 27,21 euro, va sempre ragguagliato al minimale generale se inferiore.

Vediamo di riepilogare il complesso quadro dei valori di riferimento cosiddetti convenzionali o di ragguaglio che in determinati casi consentono di calcolare o adeguare i premi non in funzione dei valori effettivi.

Retribuzioni convenzionali – Per alcune categorie di lavoratori i premi Inail vengono calcolati rispetto a valori convenzionali pari al minimale di rendita, fissato nella misura di 55,18 euro giornalieri e 1.379,53 mensili. Si tratta di:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Invece per i partecipanti all'impresa familiare la retribuzione convenzionale è pari a 55,41 euro giornaliere.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita pari a 102,48 euro giornaliere.

Infine, per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni a domicilio (riders) per i quali la tutela assicurativa opera dal 1° febbraio 2020, la retribuzione convenzionale giornaliera è di 48,98 euro.

Retribuzioni da ragguaglio – In determinati casi operano come base imponibile per calcolare i premi, le cosiddette retribuzioni da ragguaglio utilizzabili in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Il valore è pari al minimale di rendita cioè 55,18 euro giornaliere ed è applicabile in particolare ai familiari, ai soci e agli associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali), alle attività svolte dagli utenti disabili di centri diurni.

Altre categorie – Per le seguenti categorie di lavoratori valgono altri criteri di determinazione della base imponibile. Si tratta in particolare di:
- lavoratori parasubordinati, per cui la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite, limiti pari rispettivamente a 1.379,53 e 2.561,98 euro mensili;
- sportivi professionisti dipendenti per i quali vale la retribuzione effettiva nel rispetto del minimale e massimale di rendita pari rispettivamente a 16.554,30 e 30.743,70 euro annuali.

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