Adempimenti

L’Ispettorato fa il punto sui termini sospesi per Covid-19

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

I procedimenti amministrativi in carico presso gli ispettorati territoriali del lavoro riguardanti i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sospesi fino al 15 maggio salvo proroghe, riprenderanno il loro normale corso, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

È una delle indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) contenute nella circolare 12 del 6 maggio che, sempre in materia di licenziamenti, richiama quanto più particolarmente stabilito con la nota 2117 del 10 marzo, affinché gli Itl, nel riprogrammare le riunioni, assicurino, in via cautelativa e prudenziale, la trattazione degli incontri a orario prestabilito, con accesso scaglionato dei soggetti interessati alle singole procedure in modo da evitare ogni possibile sovraffollamento presso gli uffici.

Facendo riferimento alla sospensione dei termini fino al 15 maggio previsto dall'articolo 37 del Dl 18/2020, la circolare puntualizza che detta sospensione interessa anche il pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima prevista dall'articolo 13 del Dlgs 124/2004.

In merito ai termini relativi alle attività di tutela da parte del trasgressore, avverso gli atti ispettivi, viene confermato che la sospensione trova applicazione anche per la presentazione degli scritti difensivi e/o richiesta di audizione, nonché per la presentazione della domanda di rateizzazione per il pagamento della sanzione stabilita con l'ordinanza di ingiunzione (articoli 18 e 26 della legge 689/1981).

Parimenti sono sospesi i termini, sempre alla data del 15 maggio, per la presentazione dei ricorsi amministrativi avverso la diffida accertativa, contro l'ordinanza ingiunzione, contro le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro, contro il riconoscimento o sussistenza di rapporti di lavoro, (articoli 12, 14, 16, e 17 del Dlgs 124/2004), contro il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale secondo l'articolo 14 del Dlgs 81/2008 (in tema di tutela della salute e sicurezza e contro il lavoro sommerso), nonché le notifiche dei verbali in base all'articolo 201 del Codice della strada per violazioni in tema di autotrasporto per errato utilizzo od omessa installazione del cronotachigrafo.

Diverso, invece, è il termine di sospensione per il diritto a riscuotere le somme dovute a seguito di contestazione/notificazione di illecito amministrativo o dell'ordinanza ingiunzione di cui, rispettivamente (articoli 14 e 28 della legge 689/1981), riguardanti la materia del lavoro e legislazione sociale. In tali ipotesi, in base all'articolo 103, comma 6 bis, del Dl 18/2020, la sospensione è stabilita fino al 31 maggio. Pertanto, fino a tale data l'ufficio non potrà procedere all'eventuale notifica di ordinanza ingiunzione, né fino al 15 maggio potrà essere notificato il verbale relativo al Codice della strada.

In merito ai verbali di notifica a mezzo posta dopo il 17 marzo, con deposito dell'avviso in cassetta, questi devono ritenersi sospesi fino al termine dello stato emergenziale fissato al 31 luglio. Invece, fino al prossimo 29 ottobre, conservano la loro validità i Durc in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2010.

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