Adempimenti

Anche per l’Inl l’attività agricola è quella svolta effettivamente

di Roberto Caponi

La variazione di classificazione previdenziale di un'impresa agricola, disposta a seguito di visita ispettiva, non comporta necessariamente il mutamento di inquadramento dei lavoratori dipendenti, che possono anche rimanere agricoli. Lo ha precisato l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con nota 23/2020, allineandosi all'orientamento espresso dall'Inps con circolare 56/2020).

L'Istituto di previdenza, infatti, aveva avuto modo di precisare, nelle settimane scorse, che devono essere inquadrati in agricoltura gli operai addetti a «lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde», a prescindere dalla classificazione del rispettivo datore di lavoro. Ciò in virtù dell'articolo 6 della legge 92/1979 che - stabilendo un'eccezione rispetto alla regola generale - definisce l'inquadramento previdenziale dei lavoratori in relazione alla mansione dagli stessi esercitata, anziché sulla base all'attività complessivamente svolta dall'impresa da cui dipendono.

Allineandosi all'orientamento dell'Inps, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha quindi fornito indicazioni operative al personale ispettivo da osservare nel caso in cui accertino la carenza dei requisiti necessari per la qualificazione di un'azienda come impresa agricola. In tale ipotesi, prima di reinquadrare i lavoratori, gli ispettori dovranno verificare se la prestazione di lavoro effettuata dagli stessi rientri o meno tra le attività elencate dall'articolo 6 della legge 92/1979, quali a titolo esemplificativo la raccolta, l'aratura, la semina, la potatura, la rimozione delle viti infette, il taglio di formazione per le fasi di imboschimento.

In caso positivo «i lavoratori potranno comunque mantenere l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo in funzione dell'attività cui sono stati addetti, conservando il diritto alle prestazioni previdenziali specifiche del settore». Diversamente, qualora a seguito della riclassificazione del datore di lavoro, venga accertato che la lavorazione svolta in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole ai sensi dell'articolo 6 della legge 92/1979, «si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché al recupero delle indebite prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (ad es. indennità di disoccupazione)».

Resta fermo che i lavoratori “riclassificati” potranno accedere alle prestazioni spettanti nel nuovo settore di inquadramento, con la possibilità di richiedere la trasformazione delle domande di disoccupazione agricola in Naspi, compensando quanto già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

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