Adempimenti

Niente mascherina, sanzione penale

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

La ripresa dell'attività edilizia è condizionata al rispetto dei protocolli condivisi, tra Governo e parti sociali, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile scorso. La mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In tali termini si esprime il Dpcm del 26 aprile e ad essi si riporta l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la circolare 156/2020 per fornire ulteriori indicazioni agli uffici territoriali in merito alla vigilanza nel settore edile e alle contestuali verifiche in merito alle misure adottate in relazione al riscontro dell'esatta applicazione, in particolare, del protocollo cantieri.

L'Ispettorato non manca di puntualizzare, come richiamato con la lettera del 4 maggio, che la programmazione delle ispezioni oltre a coordinarsi con le Asl, privilegerà le attività riferite ad appalti pubblici o comunque i cantieri di dimensioni medio/grandi.

Con riferimento al protocollo, l'Inl ricorda che le misure ivi previste si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. In proposito viene ribadito il distanziamento sociale, anche attraverso la rimodulazione degli spazi di lavoro e con le dimensioni del cantiere. In caso di opere in appalto, il committente, ove previsto dall'articolo 90 del testo unico, provvede all'integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento ed assicura la vigilanza sull'adozione delle misure anticontagio.

Viene inoltre evidenziato che assume particolare rilievo l'attività di informazione, prevenzione, promozione e assistenza che gli uffici potranno dedicare nel settore di intervento, in base all'articolo 8 del Dlgs 124/2004 e, per quanto concerne le aziende artigiane, previa convenzione, nella particolare materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 10 del testo unico).

La programmazione degli accessi in cantiere sarà orientata a privilegiare la costituzione di unità di intervento che vedano il contestuale impiego di agenti di pubblica sicurezza e di personale di altre strutture con specifica competenza (come l'Inl), con conseguente possibilità di esercitare le rispettive potestà sanzionatorie.

La circolare ricorda che in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili si seguirà l'impianto sanzionatorio e relative procedure previste dal testo unico. Al riguardo, con particolare riferimento alle mascherine antivirus di cui dovranno essere dotati e farne uso i lavoratori nello svolgimento della loro attività allorché siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, esse sono da considerare dispositivi di protezione individuale.

Pertanto la mancata consegna della mascherina al dipendente integra, per il datore di lavoro e dirigente, la violazione agli articoli 18 e 55 del testo unico, punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.644 a 6.780 euro, mentre la mancata utilizzazione della mascherina da parte del lavoratore, concretizza la violazione agli articoli 20 e 59 del testo unico, punita con l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 219 a 650 euro.

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