Adempimenti

Anf, rinviato il termine per il nuovo procedimento di gestione

di Paolo Rossi

L'Inps rinvia il termine per l'adeguamento delle procedure Uniemens a carico dei datori di lavoro conseguenti alla presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare del dipendente. Il termine passa da aprile 2020 a luglio 2020.
L'Istituto, con messaggio 18 maggio 2020, n. 2047, corregge la decorrenza del nuovo procedimento di gestione degli Anf fissata dal messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020.
Dunque, ancora per tre mesi resteranno immutate le modalità di esposizione nei flussi Uniemens dell'Assegno per il nucleo familiare, a detta dell'Inps per venire incontro alle richieste di aziende ed intermediari.

Procedura attiva per i lavoratori già da aprile 2019
Torna utile ricordare preliminarmente che a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo sono presentate direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica. Le domande sono istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta, tra le quali gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Il lavoratore può prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata. L'Inps avvisa direttamente il lavoratore, infatti, solo se la domanda viene rigettata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore ha l'obbligo di presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Gli effetti sul datore di lavoro
Gli importi calcolati dall'Istituto sono messi a disposizione del datore di lavoro. Sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. Il datore di lavoro eroga gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvede al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Proprio su questo punto l'Inps ha più volte rinviato una parte degli obblighi dichiarativi a carico del datore di lavoro, limitatamente ad alcuni passaggi ed informazioni contenute nel flusso Uniemens.
Nel citato messaggio del gennaio scorso l'Inps aveva comunicato che l'avvio completo della nuova modalità di gestione degli Anf sarebbe stata operativa dal periodo di competenza aprile 2020. Tale termine è rinviato al mese di competenza luglio 2020.

Compilazione del flusso Uniemens
Ne consegue che le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate. Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di Anf all'Inps, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.
Restano ferme, quindi, le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di Anf arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3mila euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all'interno dell'elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale "L036" avente il significato di "Recupero assegni nucleo familiare arretrati".
Tale limite potrà essere superato, fino ad un importo massimo di 20mila euro, solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l'elemento <InfoAggCausaliContrib> e il totale degli importi dichiarati in <ImportoAnnoMeseRif> di <InfoAggCausaliContrib>, riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all'importo esposto nell'elemento <ImportoRecANF> di <ANFACredAltre>.
Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando flussi di regolarizzazione con l'indicazione del codice causale "L036" e il totale dell'importo.

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