Adempimenti

Tassata in Italia la prestazione del fondo pensione britannico

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione corrisposta a fronte di un lavoro dipendente svolto a bordo di aeromobili, affermando che le remunerazioni sono tassate nello Stato di residenza e nello Stato in cui vi è la sede di direzione effettiva della compagnia aerea.

Il quesito
Nel caso trattato nella risposta ad interpello 27 maggio 2020, numero 150, un residente in Italia, pilota di aeromobile alle dipendenze di una compagnia aerea, avente sede legale nel Regno Unito e sede operativa in Portogallo, con contratto a tempo indeterminato dal mese di aprile 2007, intende capitalizzare, al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (che si è verificato nel mese di febbraio 2020), la posizione previdenziale maturata presso un fondo pensione britannico, collegato all'attività lavorativa svolta all'estero.
Tale fondo, istituito nel 2010 e alimentato, per il 50%, da un contributo volontario versato dall'istante e, per il restante 50%, da un contributo datoriale, non è trasferibile in analoghi strumenti nel territorio italiano.
La retribuzione dell'interpellante è tassata in Portogallo, sede operativa dell'impresa datrice di lavoro, mentre la contribuzione sociale è versata nel Regno Unito.
Attesa l'intenzione del contribuente di voler trasferire la propria attività lavorativa in Italia e di optare per la capitalizzazione della propria posizione previdenziale, all'amministrazione finanziaria vengono richiesti chiarimenti in ordine:
- alla tassazione in Italia della prestazione pensionistica in forma di capitale erogata dal fondo pensione integrativo chiuso britannico;
- al corretto trattamento fiscale delle prestazioni erogate dal fondo pensione italiano, una volta maturati i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, in caso di eventuale e successiva iscrizione a un fondo di previdenza complementare italiano, cui il contribuente decida di destinare, in tutto o in parte, il capitale proveniente dal fondo pensione estero.

La soluzione
In base alle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con Portogallo e Regno Unito, la retribuzione corrisposta al contribuente a fronte di un lavoro dipendente svolto a bordo di aeromobili va assoggettata a tassazione in Italia, Stato di residenza. Ciò sulla scorta dell'articolo 3, comma 1, del Tuir, che afferma il principio della tassazione del reddito ovunque prodotto (worldwide principle o tassazione sul reddito mondiale).

Relativamente, invece, ai contributi versati nel fondo pensione localizzato nel Regno Unito, per individuare lo Stato al quale compete la potestà impositiva sulle prestazioni erogate dal fondo stesso a un soggetto residente, in relazione a un rapporto di lavoro dipendente svolto all'estero, occorre fare sempre riferimento alla Convenzione Italia-UK. Al riguardo, il trattato internazionale prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un soggetto residente in uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego siano imponibili solo nello Stato di residenza del contribuente.

Nel caso specifico - trattandosi di prestazione pensionistica in forma di capitale erogata da un fondo previdenziale estero a un soggetto residente nel territorio dello Stato, in relazione a un cessato impiego, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla prestazione - gli emolumenti in questione devono essere tassati esclusivamente in Italia. Tali emolumenti sono riconducibili ai redditi individuati dall'articolo 49, comma 2, lettera A del Tuir, il quale dichiara che costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati».

Tenuto conto che le somme sono percepite in unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata regolato dall’articolo 17, comma 1, lettera A del Tuir. In mancanza di sostituto di imposta, le somme devono essere indicate dal percettore nel modello redditi, quadro RM, sezione XII, riguardante i redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto.

Nel caso oggetto dell’interpello non si rendono applicabili le norme sulle prestazioni di previdenza complementare (articolo 50, comma 1, lettera h-bis del Tuir) e neppure la disposizione che prevede, a determinate condizioni, la possibilità di trasferire la posizione previdenziale dal fondo estero a quello italiano cui l'istante intende aderire e di considerare l'anzianità di iscrizione dalla data di iscrizione al fondo estero uscente (articolo 14, comma 6, del Dlgs 252/2005).

Ne consegue, secondo l'agenzia delle Entrate, che, ai fini della decorrenza dell'anzianità di iscrizione, nell'ipotesi in cui l'istante decida di iscriversi a un fondo di previdenza complementare italiano, destinandovi il capitale proveniente dal fondo estero, si dovrà avere riguardo alla data di iscrizione al fondo previdenziale italiano. Naturalmente, per il regime fiscale della posizione che l'istante maturerà presso il fondo di previdenza complementare italiano troveranno applicazione le regole vigenti in Italia in materia di fiscalità della previdenza complementare (si veda la circolare 70/E/2007).

Chiarisce infine l'Agenzia che son sono oggetto di monitoraggio fiscale - e quindi non devono essere indicate nel quadro RW del modello redditi - le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, come ad esempio il c.d. "secondo pilastro svizzero", trattandosi di forme di previdenza obbligatoria, seppure complementare.

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