Adempimenti

Le istruzioni operative per l’emersione del lavoro irregolare

di Alberto Rozza

Sulla Gazzetta Ufficiale 137 del 29 maggio 2020 è stato pubblicato il Dm 27 maggio 2020 che fornisce le modalità a mezzo delle quali è possibile presentare l'istanza per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (a favore di cittadini italiani, comunitari o extracomunitari) così come prevista dall'articolo 103 del Dl 34/2020, oltre alle modalità che i cittadini stranieri, irregolarmente presenti in Italia, devono seguire per ottenere il cosiddetto permesso di soggiorno temporaneo.

Il provvedimento ministeriale regolamenta tre fattispecie:
– la presentazione presso lo sportello unico per l'immigrazione dell'istanza per l'emersione del lavoro irregolare a favore dei cittadini extracomunitari;
– la presentazione presso l'Inps dell'istanza per l'emersione del lavoro irregolare prestato da italiani o cittadini comunitari;
–la presentazione presso la Questura dell'istanza per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo da parte dei cittadini extracomunitari irregolari.

A seguito della pubblicazione del citato decreto ministeriale, l'Inps con la circolare 31 maggio 2020 numero 68 ha definito le modalità di presentazione delle istanze per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolare intrattenuti con cittadini italiani o comunitari.
Riguardo alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, l'Inps precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.

Non rientrano invece in tali ipotesi: gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private, i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.

La circolare 68/2020 precisa inoltre che la norma in esame non trova applicazione in relazione ai rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (articoli 2240 e seguenti del Codice civile.).

Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell'istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del Dl n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza.
La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.

L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30mila euro annui.

Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:
– a 20mila euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
– a 27mila euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Il coniuge e i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica. I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti domanda per l'emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

La procedura
I datori di lavoro interessati devono inoltrare all'Inps l'istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento tramite modello F24 di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore (per le modalità di compilazione si veda la risoluzione 27/E del 2020 dell’agenzia delle Entrate). Inoltre, come si è visto sopra per l'emersione dei rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità saranno definite con decreto interministeriale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
– il settore di attività del datore di lavoro;
– codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell'azienda, se persona giuridica;
– nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
– attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
– dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
– la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente al 19 maggio 2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza (che deve avvenire dal 1° giugno al 15 luglio 2020), se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente al 19 maggio 2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– l'importo della retribuzione convenuta;
– l'orario di lavoro convenuto e il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:
– di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500 euro, con l'indicazione della data di pagamento;
– di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell'istanza;
– di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale che ne definirà l'importo.

In caso di esito positivo all'accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva e apposita circolare.

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