Adempimenti

Cig, necessaria la doppia domanda per le nove settimane del Dl crescita

di Enzo De Fusco

Il datore di lavoro può anticipare le 4 settimane di cassa integrazione anche prima del 1° settembre, ma può richiederle solo dopo aver usato interamente le prime 14 settimane.

Secondo la bozza di decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lunedì sera, il Governo fa un doveroso passo indietro rispetto alle modalità di utilizzo delle ulteriori 9 settimane stabilite dal decreto legge 34/2020.

L’attuale norma in tema di Cigo e assegno ordinario prevede che i datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di cassa integrazione per un massimo di nove settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per le sole aziende che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. Inoltre, la medesima norma prevede che il datore di lavoro ha diritto a un eventuale ulteriore periodo di cassa integrazione di durata massima di quattro settimane ma solo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Analogo provvedimento è stato previsto per le aziende che richiedono la cassa in deroga.

L’articolo 1 della bozza di decreto legge introduce due novità: la prima prevede che per accedere alle 4 settimane è necessario che il datore di lavoro abbia interamente fruito delle prime 14 settimane, ossia (9 più 5). La seconda, è quella secondo cui le aziende possono utilizzare le 4 settimane anche prima del 1° settembre.

In pratica sembrerebbe non sia possibile richiedere in unica soluzione il secondo blocco di 9 settimane previste dal decreto legge rilancio. Se questa impostazione venisse confermata, le aziende con un aggravio di adempimenti dovranno richiedere prima le 5 settimane e solo al termine del periodo potranno fare un’altra domanda per richiedere le ulteriori 4 da utilizzare anche senza soluzione di continuità.

La bozza di decreto legge contiene anche delle novità che riguardano i termini di presentazione delle richieste. In particolare devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, se tale ultima data è posteriore a quella precedente.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Resta da capire come si coordinano questi termini con gli altri previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 18/2020.

Infine, il decreto contiene anche una norma di rimessione in termini dei datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione.

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