Adempimenti

All’Inps le domande per la proroga della Cigd

di Mauro Marrucci

Domanda unica per Cigo e assegno ordinario ai fini della richiesta dei trattamenti, sia residuali, sia complessivi, fino a un massimo di 14 settimane.

È quanto, tra l'altro, emerge dal messaggio 2489 del 17 giugno 2020 con cui l'Inps ha emanato le prime indicazioni sulle novità dettate dai decreti 34/2020 e 52/2020.

Le istanze dovranno essere corredate di specifici allegati volti a dimostrare il precedente periodo autorizzato e non fruito (si veda la circolare Inps 58/2009).

In ogni caso, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di Cigo o di assegno ordinario per l'intero periodo di 14 settimane (9 + 5), dovranno richiedere le ulteriori 4 settimane, ex articolo 1, comma 1, del Dl 52/2020 anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, con una nuova e distinta domanda.

L'Istituto ha altresì comunicato che le domande di proroga per la Cig in deroga, sulla scorta delle novità del decreto rilancio, dovranno essere presentate all'Inps tramite applicativo rilasciato il 18 giugno 2020.

Rimane inalterato il flusso amministrativo per la Cig in deroga delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il messaggio precisa inoltre che, indipendentemente dalla tipologia di ammortizzatore invocato, la fruizione delle ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, è subordinata all'utilizzo dell'intero periodo già concesso fino a un massimo di 14 settimane fermo restando il limite delle 18 complessive.

Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, del Dl 52/2020 l'Inps evidenzia anche il nuovo regime decadenziale che affligge la tardività delle domande presentate oltre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di contrazione dell'attività.

In sede di prima applicazione della norma, i termini per la presentazione delle istanze sono spostati al 17 luglio 2020 se tale data è posteriore a quella prevista per il nuovo termine. Le istanze riferite ai periodi compresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono essere inviate entro il 15 luglio 2020. Inoltre, l'erronea presentazione delle domande è comunque sanabile mediante il corretto reinvio della stessa entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione anche nelle more della revoca del provvedimento di concessione già emanato.

L'Istituto chiarisce anche le modalità di presentazione della domanda per l'anticipo del 40% delle somme dovute ai lavoratori, in caso di pagamento diretto richiesto per qualsiasi ammortizzatore, a decorrere dal 18 giugno 2020, ex articolo 22 quater del Dl 18/2020.

Nella fase di prima applicazione della norma, ove il periodo di contrazione lavorativa sia collocato prima del 18 giugno 2020, l'istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020 tramite il canale dedicato al singolo ammortizzatore sul sito internet dell'Inps.
Nella circostanza in cui il datore di lavoro non voglia richiedere l'anticipazione, dovrà esercitare l'opzione di rinuncia in quanto il sistema propone sempre tale facoltà.

Per altro verso, i modelli "SR41" dovranno essere inviati:
1) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo richiesto;
2) ovvero, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In sede di prima applicazione, la trasmissione del modello è spostata al 17 luglio 2020, se successiva a quella ordinariamente stabilita.
In caso d'inadempienza, il datore di lavoro sarà onerato al pagamento di prestazioni e oneri connessi.

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