Adempimenti

Deciviso l’atto di assegnazione al lavoratore

di Maurizio Caprino

Quali saranno i primi veicoli aziendali ai quali si applicherà la stretta sul trattamento fiscale del fringe benefit? La formulazione della nuova norma (i commi 632 e 633 della legge 160/2019) lascia spazio a più di un’interpretazione (si veda l’articolo sopra). Per questo, nei mesi scorsi varie aziende hanno chiesto chiarimenti all’agenzia delle Entrate. Ci si attende una risposta nei prossimi giorni.

La questione riguarda circa un milione e mezzo di lavoratori. Circa 720mila utilizzano un mezzo di proprietà dell’azienda, 580mila uno che il datore di lavoro ha acquisito in noleggio a lungo termine e poco meno di 200mila uno in leasing. Dunque, il soggetto più “esposto” sul tema è l’Aniasa, che rappresenta i noleggiatori e ha già da tempo prospettato una soluzione facilmente applicabile.

In sostanza, secondo l’associazione, il nuovo regime andrebbe applicato solo se l’immatricolazione è avvenuta dal 1° gennaio 2020 e il contratto di concessione in uso promiscuo è datato dal 1° luglio in poi. Quest’ultimo è il contratto fra il locatario del veicolo (cioè, normalmente, il datore di lavoro) e l’utilizzatore del mezzo (dipendente o collaboratore).

A questa conclusione l’Aniasa arriva perché il comma 633 prevede che il nuovo regime si applichi ancora «per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020». Il comma 632, invece, stabilisce che il nuovo regime si applica al verificarsi di due condizioni: si deve trattare di veicoli di «nuova immatricolazione» (a partire dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore della norma) e la concessione al dipendente deve essere contrattualizzata con decorrenza dal 1° luglio.

D’altra parte, era stato lo stesso ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a precisare in audizione parlamentare che la norma non era da considerarsi retroattiva.

Infine, secondo l’Aniasa, per «contratti stipulati» si può intendendere solo quelli in cui il mezzo viene assegnato in uso promiscuo all’utilizzatore. Sarebbero quindi da escludere gli accordi di fornitura tra noleggiatori, venditori o società di leasing e le aziende.

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