Adempimenti

Redditi in natura, dal 1° luglio la prima stretta per le auto aziendali

di Michela Magnani e Antonello Orlando

I datori di lavoro che riconoscono come benefit ai dipendenti una vettura in uso “promiscuo”, cioè sia per uso personale che lavorativo, si preparano a considerare, non senza alcuni problemi applicativi, una novità introdotta dalla legge di bilancio del 2020 che, dal 1° luglio, inciderà in modo variabile non solo sul costo del lavoro, ma anche sulle imposte e sui contributi dovuti dal dipendente.

L’articolo 1, commi 632 e 633 della legge 160/2019 ha infatti modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dall’inizio del mese di luglio, prevedendo quattro valori, fra loro alternativi al posto dell’unico a oggi in vigore. L’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, applicabile sulle vetture assegnate fino al 30 giugno, stabilisce di sottoporre a tassazione e contribuzione il 30% dell’importo corrispondente al valore convenzionale di 15mila km secondo il costo chilometrico specificato per ogni tipo di autoveicolo dalle tabelle pubblicate annualmente dall’Aci (al netto di eventuali contributi a carico del dipendente). Lo stesso articolo individua, dal 1°luglio, un valore crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo.

le forfetizzazioni dei fringe benefit sono state inserite all’articolo 51, comma 4 del Tuir per semplificare la quantificazione dei compensi in natura più frequenti (il 30% di 15mila km annui individuato per le auto in uso promiscuo, pari a 4.500 Km annui, corrisponde all’incirca, al rapporto delle giornate non lavorative rispetto all’intera settimana vale a dire i 2/7). Ora, la legge di bilancio del 2020, per incentivare la diffusione di auto a basso impatto ambientale, ha previsto che i mezzi (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) con valore di emissione di anidride carbonica entro i 60 grammi per chilometro con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 scontino un valore corrispondente non al 30, ma al 25% dei 15.000 km.

Tale percentuale sale al 30% con un’emissione di Co2 per km superiore a 60, ma entro i 160 grammi, passando al 40% entro i 190 grammi, fino al 50% per cento se il valore di emissione per km supera i 190 grammi.

Inoltre, dal 2021 i veicoli con emissione superiore a 160 grammi di Co2 per km verranno ulteriormente penalizzati.

Sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 dicembre sono stati pubblicati i costi chilometrici del fringe benefit dell’auto aziendale in due liste di valori: quelli validi fino al 30 giugno e quelli in vigore dal 1° luglio (in parte aggiornati il 4 febbraio) che tengono conto del valore imponibile (fiscale e previdenziale) in funzione dell’emissione di Co2, ma non è chiaro stabilire su quali veicoli gli stessi possano essere applicati.

Il nuovo articolo 51 del Tuir dispone di applicare i nuovi valori di fringe benefit ai mezzi «di nuova immatricolazione», lasciando così ipotizzare, pur nel silenzio della prassi dell’amministrazione finanziaria, che tutti i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2020 continueranno a usare il vecchio criterio di determinazione.

L’assunto, coerente con il testo della norma, sembra però convivere difficilmente con l’evidenza che le tabelle vigenti da luglio includano, nel loro elenco, anche veicoli fuori produzione che non possono essere nuovamente immatricolati.

A complicare ulteriormente il quadro si deve sottolineare come il comma 633 espliciti un’unica regola “transitoria” che mantiene il precedente criterio di valorizzazione fiscale e contributivo solo per i veicoli concessi in uso promiscuo «con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».

Se il criterio dell’immatricolazione appare facilmente rintracciabile, tutt’altro che intuitiva appare l’identificazione del contratto. La lettura più coerente con le dinamiche aziendali porta a identificarlo con quello di comodato d’uso (cosiddetta lettera di assegnazione dell’auto) fra l’azienda e il lavoratore e non con quello intersocietario, normalmente di lunga durata e riferito a un’intera flotta, stipulato per leasing o noleggio fra l’azienda e i fornitori.

Tuttavia, si auspica che sia confermato che l’estensione del previgente regime (valore unico pari al 30% di 15mila km) possa essere estesa alle auto già nella flotta aziendale e assegnate successivamente al 1° luglio.

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