Adempimenti

Regolarità contributiva, dal 16 aprile alle richieste si applicano le regole ordinarie

di Antonio Carlo Scacco

Il decreto legge 34/2020, attualmente in fase di conversione presso le aule parlamentari, all'articolo 81 ha disposto, precisando quanto già contenuto nel decreto Cura Italia in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (articolo 103), che i termini della proroga ivi contenuti valgono a eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva (Durc) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che continuano a restare validi fino al 15 giugno 2020.
La applicazione della norma ha suscitato alcune perplessità, al punto da richiedere l'intervento chiarificatore dell'Ufficio legislativo del ministero del Lavoro.
Quest'ultimo si è pronunciato a favore della natura interpretativa autentica della norma, come tale idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa del citato articolo 103. Ne consegue che, riguardo ai Durc, la proroga di validità deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
I termini della vicenda sono richiamati dalla nota Inail del 24 giugno 2020, prot. n. 7778.
Nelle istruzioni dell'Istituto si conferma che le richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute dal 16 aprile scorso saranno valutate con le regole ordinarie. Di conseguenza si è proceduto ad aggiornare il servizio Durc online, escludendone dalla funzione di consultazione i documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15
aprile 2020 (validi, come si è detto, fino al 15 giugno). Nella nota si ricorda altresì che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali attualmente in corso causa emergenza epidemiologica, la verifica della regolarità contributiva prescinderà dal loro esame, atteso che il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 dispone la sussistenza della regolarità contributiva in caso di sospensione dei pagamenti determinata da disposizioni legislative.

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