Adempimenti

Dall’Inps le istruzioni per gli assegni familiari ai percettori di assegno ordinario Covid-19

di Antonio Carlo Scacco

A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 34/2020, l'Inps rende note, con circolare 88 del 20 luglio, le modalità operative da seguire relativamente al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare (Anf) nelle ipotesi di erogazione dell'assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da Covid-19.

Il decreto rilancio ha infatti previsto (articolo 68) che, ai percettori dell'assegno ordinario in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sia concesso l'assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

Sono due le modalità previste per la erogazione dell'Anf: a conguaglio e a pagamento diretto. Nel primo caso le aziende provvederanno a erogare l'Anf con l'assegno ordinario, salvo conguaglio successivo. Nel secondo caso, con pagamento dell'assegno ordinario da parte dell'Inps, i datori di lavoro dovranno specificare nel modulo Sr41 la somma spettante come Anf per ciascun lavoratore.

La circolare precisa che, ove l’erogazione dell'assegno ordinario fosse già avvenuta al 20 luglio, i casi possibili sono tre:
a) i datori di lavoro che operano a conguaglio corrispondono l'Anf per il periodo di assegno ordinario già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato. In tal caso nell'uniemens di competenza luglio 2020, i datori dovranno valorizzare l'elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando nell'elemento <CodiceCausale>, il codice "L019" (sia per il mese corrente che per gli arretrati); nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, il valore "N" e per le denunce di competenza settembre 2020 il codice ticket identificativo; nell'elemento <AnnoMeseRif> e nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, rispettivamente il mese id riferimento e l'importo conguagliato;
b) i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell'assegno ordinario dovranno presentare un ulteriore modulo Sr41, indicando le somme Anf spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente;
c) i datori di lavoro che dopo il 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare, provvederanno a effettuare le relative rettifiche. In tal caso, ove si debbano restituire importi non spettanti, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, l'elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando nell'elemento <CodiceCausale> il codice "F119" e nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, il valore "N".

Da notare che le istruzioni Inps riguardano tutti i datori di lavoro che erogano l'assegno ordinario, anche quelli esentati dal pagamento della contribuzione Cuaf durante la normale attività lavorativa e che corrispondono direttamente gli assegni al nucleo familiare. I nuovi importi per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono determinati dalla circolare Inps 60/2020.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©