Adempimenti

Istanza unica per la doppia proroga dell’assegno ordinario Covid, accoglimento parziale

di Mauro Marrucci

Con il messaggio 30 luglio 2020, n. 3005, l'Inps ha diramato istruzioni procedurali interne per l'istruttoria delle domande di assegno ordinario Covid-19 oltre che precisazioni in merito alla dichiarazione dei periodi non fruiti da parte dei datori di lavoro.

Nell'ipotesi in cui sia stata presentata un'unica richiesta di proroga dell'assegno ordinario Covid - per i due segmenti temporali di 5 e di 4 settimane - l'Inps procederà alla rideterminazione del periodo, autorizzando soltanto le prime 5.

In seguito all'accoglimento parziale dell'istanza, le sedi chiederanno all'azienda, con l'allegato 2 della circ. n. 176/2016, la specifica delle ore non indennizzabili, oppure l'invio – nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Istituto - di una nuova domanda per le 4 settimane ulteriori di proroga, ponendo quella errata in chiusura amministrativa.

L'Istituto ricorda inoltre che il corretto flusso delle autorizzazioni è preordinato, nei casi di proroga delle 5 e delle 4 settimane, dall'integrale fruizione dei periodi precedentemente concessi:
-per le 5 settimane, del precedente periodo di 9 settimane (salvo il maggior periodo di 13 previsto dall'art. 19, comma 10-bis del D.L. n. 18/2020 per la c.d. zona rossa);
-per le 4 settimane, anche del periodo di proroga delle 5.
Di questa circostanza i datori di lavoro devono darne conto all'Istituto con il file excel - reso disponibile dall'Inps con il msg. n. 2806/2020 - che, dopo la conversione in formato pdf, può essere allegato alle domande di nuova richiesta, per l'indicazione del "periodo fruito".

L'Inps ha precisato che, per le istanze di assegno ordinario già inviate prima del rilascio del file richiamato, lo stesso può essere fornito tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" del cassetto aziende. Nella circostanza della mancata trasmissione del file excel, l'Istituto considererà i periodi autorizzato e fruito come coincidenti con la conseguenza che, nel caso dell'accertamento della mancata fruizione in termini integrali delle giornate autorizzate, verrebbero vanificate le condizioni a supporto della proroga.

Il singolo datore di lavoro dovrà, a consuntivo, calcolare per ogni unità produttiva esattamente quanti giorni di trattamento integrativo non sono stati fruiti in modo da richiedere l'autorizzazione del residuo. La tecnica da usare è quella dettata dall'INPS con la circ. n. 58/2009. In sostanza, dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere. Questo sul presupposto in base al quale si considera utilizzata ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza. Per ottenere le settimane non fruite, si divide quindi il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell'orario contrattuale prevalente in azienda. Il messaggio specifica altresì che sono considerate interamente fruite le settimane autorizzate con criteri di arrotondamento in positivo: saranno, ad esempio, considerate interamente autorizzate le 9 settimane anche nel caso in cui siano pari ad almeno 8 settimane e 1 giorno.

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