Adempimenti

Assunzioni, l’incentivo scatta solo se è positivo il saldo occupazionale

di Giorgio Pogliotti

L’esonero contributivo di sei mesi per i datori che assumono lavoratori a tempo indeterminato, è condizionato. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione.

Questo “paletto” contenuto nell’ultima bozza del Dl Agosto, secondo alcuni tecnici che seguono il dossier rischia di azzerare l’impatto dell’incentivo sulle assunzioni stabili, già rese difficili dal contesto congiunturale, come insegnano le precedenti esperienze in cui l’introduzione di simili condizionalità ha ridotto notevolmente l’effetto della decontribuzione. L’incentivo è riconosciuto fino al 31 dicembre, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sotto forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Del tema si è discusso ieri alla riunione tra ministero del Lavoro e dell’Economia per approfondire i nodi del pacchetto di misure sul lavoro all’interno del Dl Agosto, in vista dell’approvazione da parte del prossimo consiglio dei ministri (probabilmente giovedì), che sarà preceduta oggi pomeriggio da un incontro in videoconferenza con le parti sociali.

Ieri, si è discusso delle misure della bozza del Dl giudicate più controverse all’interno della stessa maggioranza; tra queste la conferma del blocco dei licenziamenti fino alla fine dell’anno, anche per le aziende per le quali diventerà oneroso il ricorso alla cassa Covid. L’ultima bozza prevede infatti la proroga di 18 settimane della Cig Covid con decorrenza dal 13 luglio al 31 dicembre, introducendo un’addizionale per gli imprenditori che usufruiscono delle seconde 9 settimane avendo avuto una riduzione di fatturato inferiore al 20% tra il primo semestre 2020 e 2019. Resta invece gratuito il ricorso alla seconda tranche di nove settimane di Cig Covid per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. In particolare le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% devono versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il contributo addizionale è pari al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato.

Come già detto sempre in base alla bozza del Dl, fino al 31 dicembre viene confermato il blocco generale dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Esclusi dal blocco i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società e i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.

C’è poi un incentivo per i datori di lavoro privati che non usufruiscono della nuova proroga, ma hanno già utilizzato a maggio e giugno la Cig Covid: beneficiano dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di quattro mesi, fino al 31 dicembre, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail).

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