Adempimenti

Servono tempi più lunghi per l’assegno di ricollocazione

di Gianni Bocchieri e Matteo Prioschi

Allungare il termine di 30 giorni entro cui i beneficiari dell'assegno di ricollocazione devono scegliere l'operatore che erogherà il servizio di assistenza intensiva. Questa richiesta è contenuta in una lettera indirizzata al ministro del Lavoro da parte della IX commissione della Conferenza delle Regioni, firmata dall'assessore al Lavoro della Toscana, Cristina Grieco.

Il decreto legge 4/2019 ha previsto che, ai beneficiari del reddito di cittadinanza, sia erogato l'assegno di ricollocazione, al fine di favorire un loro reinserimento nel mondo del lavoro. La fruizione di questo aiuto, che consiste in una somma da spendere presso un operatore privato o pubblico del settore delle politiche attive, comporta il rispetto di una serie di impegni e scadenze da parte del fruitore. Tra questi, c'è la scelta dell'operatore da effettuarsi entro 30 giorni dal momento in cui l'assegno di ricollocazione viene assegnato. Il mancato rispetto del termine, comporta la decadenza dall'aiuto.

Tuttavia le Regioni evidenziano che è praticamente impossibile effettuare la scelta entro 30 giorni, in quanto si tratta di un termine in molti casi già decorso per effetto delle limitazioni alle attività derivanti dall'adozione delle misure anticontagio Covid-19. Di conseguenza chiedono che, con il primo provvedimento di legge utile, sia introdotta, una sorta di “proroga tecnica”, anche temporanea, che rimedi alla mancata sospensione di questo termine, diversamente da quanto è stato fatto per gli altri termini della condizionalità del reddito di cittadinanza.

Inoltre si rende necessario aggiornare le indicazioni fornite da Anpal con delibere e circolare per il rilascio e la gestione dell'assegno di ricollocazione, sempre alla luce delle disposizioni contenute nei protocolli sanitari anti Covid-19.

Sempre in tema di politiche del lavoro, ha già subito qualche ritocco la bozza di decreto interministeriale attuativo del Fondo nuove competenze, istituito dall'articolo 88 del decreto legge 34/2020. Questo strumento consente alle aziende in difficoltà di sottoscrivere accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro, destinando parte delle ore alla formazione, pagata da Anpal tramite le risorse contenute nel Fondo.

Rispetto alla versione precedente, è stato portato da 200 a 250 il limite massimo di ore di formazione per ogni lavoratore, introducendo però il vincolo di completare la riqualificazione entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo collettivo.Inoltre, viene ora previsto il coinvolgimento delle Regioni in quanto l'approvazione del progetto di formazione presentato dal datore di lavoro all'Anpal dovrà tenere conto del parere della Regione competente, alla luce della sua programmazione della formazione continua.

La bozza di Dm non fissa però il termine entro cui la Regione deve esprimersi e non chiarisce se l'eventuale silenzio sia assenso all'approvazione del piano. Non viene nemmeno previsto se, nel caso di programmi formativi che coinvolgono imprese multilocalizzate, sia necessario ottenere il parere di tutte le Regioni.Infine, la bozza stabilisce che la formazione possa essere erogata anche da enti che non hanno alcun accreditamento, compreso il datore di lavoro che ha presentato il piano formativo.

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