Adempimenti

Validità del Durc ed emergenza Covid-19

di Luigi e Roberto Caiazza

In materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc), dopo i vari provvedimenti legislativi, emanati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 17 luglio scorso in piena emergenza Covid 19, che hanno invaso il campo degli appalti di lavori e forniture, sarebbe stato utile l'emanazione di un ennesimo provvedimento “riepilogativo” che avesse fatto l'esatto punto della situazione a oggi. In ogni caso, attualmente, vigono due realtà.
La prima è riferita alle procedure di selezione del contrante o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture. Rientrano in tale ipotesi le procedure pendenti, disciplinate dal Dlgs n. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso, le procedure disciplinate dal medesimo Codice avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Dl n. 76/2020, e fino alla data del 31 luglio 2020.

La seconda riguarda tutti gli altri casi in cui è comunque necessario il Durc. Si tratta dei casi riguardanti i lavori in appalto nell'edilizia privata o erogazione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, nonché per il rilascio dell'attestazione Soa (articolo 2 del Dm 30 gennaio 2015).Nella prima ipotesi non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del Dl n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità del Durc con scadenza tra il 21 gennaio e 31 luglio 2020.

L'articolo 8, comma 10, del citato Dl n. 76/2020 stabilisce, infatti, esplicitamente che nelle predette ipotesi «è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al DM 30 gennaio 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici». Il che vuol dire che in tale circostanza occorre un Durc con in corso la sua naturale validità.E' diversa, invece, la procedura riguardante la seconda ipotesi in relazione alla quale applicandosi l'articolo 103 del Dl n. 18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020, tale certificazione riferita al periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, conserva la propria validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.Alle due fattispecie non si applica, in ogni caso, l'ultima proroga al 15 ottobre prevista dall'allegato di cui al Dl n. 83/2020 in quanto non inclusa nel suo campo di applicazione.

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