Adempimenti

Fondo nuove competenze operativo per due anni

di Silvia Ciucciovino e Enzo De Fusco

Il decreto Agosto potenzia il Fondo nuove competenze per favorirne l’utilizzo a sostegno di politiche attive del lavoro negoziate a livello aziendale e territoriale nel segno della ripresa delle attività e della salvaguardia occupazionale. In questo modo si misurerà anche la capacità delle relazioni industriali di rigenerarsi e prendere in mano le politiche attive del lavoro nell’interesse di imprese e lavoratori. Il decreto potenzia il Fondo sotto tre aspetti.

In primo luogo estende a tutto il 2021 l’operatività del Fondo. Il termine inizialmente, fissato al 2020, in effetti appariva molto stretto considerato che la messa a regime del nuovo strumento richiede diversi passaggi per l’attuazione della norma e la progettazione degli interventi formativi.

In secondo luogo incrementa le risorse stanziate: ulteriori 200 milioni per il 2020 (che si aggiungono ai 230 milioni già previsti dal Dl 34/2020) e 300 milioni per il 2021. Nonostante ciò la dotazione complessiva appare ancora piuttosto modesta, pur nella sperimentalità dello strumento.

In terzo luogo viene ampliata la funzione del Fondo. Le specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, oltre a riguardare le «mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa», possono ora puntare anche «a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori». Quindi gli interventi formativi possono adattare le competenze dei lavoratori in vista di una più proficua utilizzazione presso la medesima impresa o presso diverse realtà produttive.

Ciò consente di realizzare una mobilità dei lavoratori anche nell’ambito di gruppi, di reti di imprese, di filiere produttive, di sistemi produttivi territoriali, con spendibilità delle competenze oltre i confini aziendali. Si tratta pur sempre di realizzare interessi privati di imprese e gruppi di lavoratori secondo le intese dell’autonomia collettiva. Cosa ben diversa sono gli interessi pubblici sottesi alle politiche attive, di cui devono farsi carico i soggetti pubblici che operano nel mercato del lavoro (Anpal, Regioni e soggetti accreditati).

La nuova norma sul Fondo va letta insieme a quella (articolo 43 bis della legge 77/2020) che consente di stipulare il contratto di rete di imprese «per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti». Ciò consente la salvaguardia occupazionale con una più agevole circolazione dei lavoratori tra le imprese retiste, grazie al distacco e alla codatorialità. Cosa che richiama alla mente il distacco agevolato che già in passato la legge 236/1993 aveva previsto nell’ambito degli accordi collettivi di gestione degli esuberi.

Non è da escludere, quindi, che grazie alle nuove norme, il Fondo nuove competenze possa essere attivato, nell’ambito di intese tra più imprese (legate o meno da un contratto di rete), per costruire percorsi sindacalmente negoziati di ricollocazione dei lavoratori e gestione degli esuberi con continuità occupazionale.

Ora c’è da sperare che le potenzialità del Fondo non siano vanificate con vincoli e formalismi come quelli relativi al preventivo parere della Regione sui progetti formativi e alla loro coerenza con i sistemi regionali di formazione continua e di certificazione delle competenze.

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