Adempimenti

Con la Cig il bonus lavoro può duplicarsi

di Barbara Massara

A decorrere dal mese di competenza di luglio, sulle indennità di Cig erogate direttamente, l’Inps riconoscerà il nuovo trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione (i 100 euro), introdotti in sostituzione del bonus Renzi.

Nella circolare 96/2020 l’istituto previdenziale ha illustrato le regole e le procedure che seguirà in qualità di sostituto d’imposta ai fini dell’attribuzione delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dal Dl 3/2020, sui redditi dallo stesso erogati. Si tratta di alcune prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale tra le quali Naspi, Dis-coll, indennità di maternità e congedo parentale, cassa integrazione (purché direttamente erogata dall’istituto) , che beneficiano dello sconto fiscale in quanto, secondo l’articolo 6 del Tuir, scontano la stessa tassazione del reddito che sostituiscono e cioè quella di lavoro dipendente.

L’agevolazione non spetta, invece, per le prestazioni soggette a tassazione separata (Tfr erogato dal fondo di garanzia) o per quelle fiscalmente “esenti” (ad esempio indennità Covid di 600/1.000 euro, bonus baby sitter, anticipo del 40% dei trattamenti di Cig).

Ai fini della verifica del limite del reddito complessivo entro il quale è riconosciuto il trattamento integrativo (28.000 euro) o l’ulteriore detrazione (40.000 euro), l’Inps spiega che, per alcune prestazioni, utilizzerà il reddito previsionale (Naspi, Dis-coll, congedo di maternità-paternità), mentre per altre (Cig, congedo parentale), in quanto di durata incerta, si avvarrà dei dati reddituali disponibili.

Con riferimento al secondo requisito richiesto per riconoscere il trattamento integrativo, cioè l’esistenza di una imposta lorda di importo superiore alle detrazioni di lavoro spettanti secondo l’articolo 13 del Tuir, l’istituto richiama la clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo 128 del Dl 34/2020, secondo cui la capienza dell’imposta lorda non è necessaria laddove il reddito sia stato ridotto a causa della fruizione di una delle misure di sostegno al lavoro previste dal Dl 18/2020 (Cig degli articoli 19-22, congedi Covid articoli 23 e 25).

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione in modo automatico, cioè senza alcuna preventiva richiesta da parte del dipendente, per i giorni in cui il reddito è stato prodotto.

Nel caso dell’indennità di cassa integrazione erogata direttamente dall’istituto, ricordiamo che nell’Sr41 il datore di lavoro è tenuto a indicare i giorni per i quali la detrazione è spettante e pertanto questo stesso dato potrebbe essere utilizzato dall’istituto per riconoscere il corretto trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione, evitando così duplicazioni dei benefici da parte dell’Inps e dell’azienda.

Il lavoratore potrà comunque comunicare la rinuncia al beneficio attraverso l’apposito applicativo presente nel portale Inps (“Rinuncia trattamento integrativo DL n. 3/2020”) o presentando una nuova dichiarazione di detrazioni fiscali, con cui rinunciare alle detrazioni fiscali di lavoro ex articolo 13 del Tuir nonché all’ulteriore detrazione ex articolo 2 del Dl 3/2020.

La rinuncia al trattamento integrativo, funzionale a evitare dei conguagli fiscali pesanti a fine anno, sarebbe opportuna laddove il lavoratore sia consapevole che sommando il reddito erogato dall’Inps e quello proveniente dal datore di lavoro venga superata la soglia di 28.000 euro.

In sede di conguaglio di fine anno, l’Inps quale sostituto d’imposta determinerà l’esatto importo spettante a titolo di trattamento integrativo o di ulteriore detrazione, provvedendo a recuperare gli importi indebitamente erogati. Se questi ultimi superano i 60 euro, il recupero andrà effettuato in otto rate di pari importo. Da ultimo, la sistemazione degli importi effettivamente spettanti sarà effettuata in sede di dichiarazione dei redditi 2020.

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