Adempimenti

Indennità di 1.000 euro per le partite Iva: i forfettari considerano le spese effettive

di Giorgio Gavelli

Calcolo puntuale delle spese anche per i forfettari liberi professionisti, al fine di individuare il calo di reddito ai fini della contribuzione dei 1.000 euro per il mese di maggio. È questa l’indicazione (piuttosto sorprendente) resa dall'agenzia delle Entrate nella riposta 2.1.1 della circolare 25/E/2020. Ma facciamo un passo indietro.

L'articolo 84, comma 2, del Dl rilancio ha previsto che ai liberi professionisti, titolari di partita Iva alla data del 19 maggio scorso - iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - che avessero subito una «comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019» è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato «secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento».

Sin da subito ci si è posti il problema di come applicare queste regole ai contribuenti in regime forfettario, che determinano il reddito forfettizzando le spese in una percentuale predeterminata sui ricavi, in base all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014.
In proposito, era diffusa l'opinione (si veda Il Sole 24 Ore del 13 luglio) che, nella fattispecie, occorresse comunque fare i calcoli per determinare il reddito dei due bimestri da porre a raffronto rispettando le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 64 della legge 190/2014, e cioè applicando ai compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto dall'allegato 4 alla stessa legge. Ed in effetti, nel quesito posto all'Agenzia si è chiesta la conferma che lo scostamento del reddito potesse essere misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato la percentuale forfetaria del 78% prevista dalla norma sul forfait.

Invece, secondo l'Agenzia, le regole del forfait rilevano su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette, mentre la misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato (sia esso regime ordinario o regime forfettario).

Per cui il reddito è quello “effettivo”, individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività. Si pone, a questo punto, il problema dei soggetti che hanno sbagliato il calcolo, dato che Inps ha dato il via alla presentazione delle domande con la circolare 80/2020 del 6 luglio.

Inoltre, così come si apre il tema del contributo “di ultima istanza” per i professionisti ordinistici, di cui all'articolo 78 del Dl rilancio, disposizione che fa riferimento al “reddito professionale” e che, presumibilmente, va affrontata con le stesse regole.

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