Adempimenti

Check-up su statuti e bilanci anche per gli enti a iscrizione «automatica»

di Carlo Mazzini

A popolare per prime il Registro unico nazionale del Terzo settore saranno le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus. Per le prime due tipologie di enti, gli uffici regionali e delle province autonome trasmetteranno i dati in loro possesso, richiesti dal decreto sul Registro unico, e potranno comunque chiedere integrazioni documentali.

Le Onlus, invece, dovranno comunicare autonomamente la volontà di iscriversi, indicando la sezione prescelta del Registro unico.

Atto costitutivo e Statuto
L’atto costitutivo dell’organizzazione è uno dei documenti richiesti e la bozza del decreto sul Runts prevede che in assenza di esso per insussistenza o non recuperabilità il rappresentante legale presenti una autocertificazione. Lo statuto - che deve essere registrato presso l’agenzia delle Entrate - deve contenere gli elementi obbligatori richiesti dalla norma e che sono stati oggetto di numerosi interventi e precisazioni da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali con documenti di prassi.

Il Dl cura-Italia (18/2020, convertito dalla legge 27/2020) ha rinviato al 31 ottobre il termine per le modifiche statutarie: il termine interessa solo quegli enti - tra Odv, Aps e Onlus - che intendono usare la possibilità di derogare ai quorum deliberativi delle assemblee straordinarie, adottando quelli delle adunanze ordinarie. Il ministero del Lavoro ha chiarito che la deroga vale solo per gli enti che si limitino ad adeguare lo statuto inserendo i contenuti obbligatori o derogatori al Codice del terzo settore. Chi intende riformulare totalmente lo statuto, non potendo usufruire del quorum ordinario, può farlo anche dopo il 31 ottobre.

Lo statuto adeguato entra in vigore fin da subito per Odv e Aps, mentre per le Onlus l’entrata in vigore dello statuto coinciderà con l’approvazione da parte dell’ufficio locale del Registro unico competente per territorio, poiché le direzioni regionali delle Entrate non hanno il potere di validare gli statuti degli Ets.

Attività di interesse generale
Tutti gli enti che vorranno accedere al Registro dovranno indicare le attività di interesse generale effettivamente esercitate, tra i 26 settori individuati all’articolo 5 del Codice del Terzo settore.

Chi non ha ancora steso il testo dello statuto, dunque, dovrà essere particolarmente accurato nella selezione delle attività di interesse generale, considerato il fatto che non possono essere riportate tutte le 26 attività elencate dal Codice e che per ognuna di quelle scelte bisogna definire nello specifico che cosa si stia realizzando o si abbia intenzione di attuare.

Bilanci e nominativi
Tra le altre informazioni necessarie, alle organizzazioni saranno chiesti gli ultimi due bilanci (o rendiconti), comprensivi dei rendiconti sulle raccolte pubbliche occasionali di fondi. Serviranno anche le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione, quindi di tutti i membri del consiglio direttivo o di amministrazione.

Soci, lavoratori e volontari
A organizzazioni di volontariato e ad associazioni di promozione sociale saranno richiesti una serie di dati relativi a soci, lavoratori, volontari e soci non persone fisiche, per consentire il controllo del rispetto delle norme rivolte a questi enti. Per Odv e Aps deve essere rispettata la soglia minima di soci (sette) e la predominanza - in caso di soci non persone fisiche - rispettivamente di altre Odv e Aps sul totale degli enti associati.

In relazione alla prevalenza di volontari, i dati che le organizzazioni di volontariato comunicheranno dovranno testimoniare il superamento del rapporto 2 a 1 tra il numero di volontari e quello di lavoratori. Le Aps potranno optare per la stessa proporzione o per quella che consente un numero di lavoratori non superiore al 5 % del totale degli associati.

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