Adempimenti

Ripresa dei versamenti in attesa di indicazioni Inps sul Dl agosto

di Barbara Massara

Il 16 settembre scade il termine per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali, dei premi Inail e delle ritenute fiscali e delle addizionali, sospesi in ragione dell’emergenza epidemiologica.

La sospensione è stata oggetto di numerosi provvedimenti che si sono succeduti e sovrapposti, dal decreto legge 9/2020 (ex zone rosse) fino al Dl 23/2020, passando attraverso il decreto 18/2020 cura Italia, mentre la ripresa dei pagamenti, anch’essa oggetto di numerose proroghe, è oggi disciplinata dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020 (decreto rilancio), nonchè dal più recente articolo 97 del Dl 104/2020 (decreto agosto).

Entrambi quest’ultimi stabiliscono come data iniziale il 16 settembre (versamento unico o scadenza della prima rata), e hanno per oggetto i medesimi tributi/contributi previdenziali/premi Inail sospesi, ma contengono due diversi piani di ripresa dei versamenti e dell’eventuale rateizzazione, che sarà sempre a costo zero, cioè senza addebito di sanzioni e interessi.

Mentre il Dl rilancio prevede soltanto, in alternativa al versamento unico, il frazionamento in massimo quattro rate (da settembre a dicembre 2020), il Dl agosto consente di versare il 50% del debito in un’unica soluzione o ripartito in 4 rate (decorrenti dal 16 settembre), e di pagare in massimo 24 rate il restante 50% (dal 18 gennaio 2021, in quanto il 16 gennaio cade di sabato).

La relazione illustrativa del Dl 104/2020, nel commentare l’articolo 97 ha precisato che il nuovo piano di rateizzazione è introdotto «in alternativa» a quello previsto dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020, con la conseguenza che i due piani di rateizzazione coesistono.

Tale commento è stato recepito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 25 del 20 agosto scorso, dove sono state elencate tutte le seguenti diverse possibili opzioni di ripresa e rateizzazione dei versamenti sospesi:

pagamento unico entro il 16 settembre 2020;

pagamento dell’intero debito ripartito in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

pagamento del 50% del debito o in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

pagamento del restante 50% in una o massimo 24 rate di pari importo con scadenza dal 18 gennaio 2021.

Tale interpretazione dovrebbe essere recepita anche dall’Inps, da cui si attende l’emanazione di un provvedimento amministrativo che illustri le nuove possibilità di rateizzazione del debito introdotte dal decreto agosto.

Con il prossimo provvedimento l’istituto di previdenza quindi dovrà aggiornare le istruzioni operative fornite ai datori di lavoro e ai committenti (come agli artigiani) con il messaggio 2871/2020, antecedente alle nuove regole di rateazione dei pagamenti sospesi introdotte dal Dl 104/2020.

Il messaggio, oltre a indicare i nuovi codici da utilizzare nell’F24, consente alle aziende interessate alla sospensione e che non abbiano ancora trasmesso i relativi flussi uniemens completi dei codici identificativi della sospensione, di trasmettere i flussi entro la scadenza straordinaria del 16 settembre.

Con riguardo al versamento in forma rateale, l’Inps, oltre a specificare che l’importo della singola rata non può risultare inferiore a 50 euro, ha altresì subordinato la possibilità di ricorrere alla rateizzazione alla presentazione di un’apposita istanza telematica da inoltrare mediante lo specifico applicativo “Rateazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19” pubblicato sul sito internet tra i servizi.

Anche questo servizio dovrebbe nei prossimi giorni (manca solo una settimana alla scadenza) essere oggetto di aggiornamento, in quanto il modello attualmente disponibile consente di richiedere soltanto la dilazione in massimo 4 rate o 5 (limitatamente al settore florovivaistico, in base all’articolo 78, comma 2 quinquiesdecies del Dl 18/2020), secondo le previsioni contenute nel Dl rilancio.

Anche l’Inail dovrà aggiornare le istruzioni operative per la ripresa, da ultimo fornite con la circolare 23/2020 e con nota del 21 luglio in materia di comunicazione dell’utilizzo della sospensione.

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