Adempimenti

Potenziato il Durc di congruità della manodopera

di Giampiero Falasca e Jacopo Polinari

La legge di conversione del decreto semplificazioni (il 76/2020) introduce il cosiddetto Durc di congruità, un documento che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe potenziare l’azione di contrasto agli appalti illeciti e irregolari.

Questo documento servirà a verificare se l’appalto è gestito con un numero corretto di dipendenti, oppure nasconde il ricorso al lavoro nero, attestando che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento è congrua rispetto al valore delle attività affidate.

Non si tratta di uno strumento del tutto sconosciuto al nostro ordinamento: era già stato sperimentato nel settore edile e nell’ambito delle norme speciali approvate per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, la verifica di congruità del costo della manodopera, rimessa alla Cassa edile, è prevista anche dall’articolo 105 del Codice appalti del 2016, ma la sua applicazione è circoscritta ai lavoratori del subappaltatore.

Con la nuova disposizione, l’obbligo di presentazione del documento viene generalizzato, nel senso che la verifica di congruità non è più limitata solo ai contratti di subappalto. La legge non fornisce molte indicazioni sul contenuto del documento, affidando il compito di definirne caratteristiche e la disciplina complete a un atto successivo. Infatti bisognerà attendere l’emanazione di un decreto del ministero del Lavoro, previsto entro sessanta giorni (termine che potrebbe essere ampiamente superato, come spesso accade nella prassi).

Tale decreto dovrà fornire indicazioni su molti aspetti rilevanti: i parametri per compiere la verifica di congruità, i soggetti competenti a effettuare le verifiche e quelli chiamati a rilasciare i documenti (verosimilmente gli stessi competenti per il Durc e, quindi, la Cassa edile per i lavori e gli enti previdenziali per i servizi e le forniture, ove applicabile).

Il provvedimento dovrà, inoltre, chiarire se l’obbligo di Durc di congruità si applica solo ai lavori o si estende anche a servizi e forniture, come sembra emergere dal riferimento allo «specifico intervento» e dal mancato richiamo alla Cassa edile e dovrà coordinare la nuova disciplina generale con quella preesistente.

Infine, il nuovo obbligo sembra sfuggire al regime transitorio che riguarda altre norme sugli appalti, essendo previsto in forma generale e senza scadenza, ma non è immediatamente vigente: sarà applicabile solo per le procedure di gara successive all’approvazione del Dm.

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