Adempimenti

L’assegno di solidarietà sospeso per quello ordinario Covid verrà ripristinato solo su indicazione dell’azienda

di Mauro Marrucci

Diramate le istruzioni operative per la gestione delle attività successive alla presentazione delle domande di assegno ordinario riconducibile all'emergenza epidemiologica Covid-19. Ad occuparsene è stato l'Inps con il messaggio 10 settembre 2020, numero 3280 che ha fatto seguito alle circolari 47/2020 e 84/2020.

L'articolo 21 del Dl 18/2020 stabilisce per i datori di lavoro iscritti al Fis, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà e che dovessero sospendere il trattamento a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto delle conseguenze derivanti da coronavirus, la possibilità di accedere all'assegno ordinario regolato dall'articolo 19 del medesimo decreto d'urgenza.

L’Inps precisa quindi che al ricorrere della circostanza, ove venga inoltrata una domanda di assegno ordinario con causale Covid-19 e, alla data della sua presentazione, risulti già formulata un'istanza, per la stessa unità produttiva, di un assegno di solidarietà, la sede territoriale dell'istituto deve richiedere al datore se intenda sospendere o meno il trattamento di solidarietà in corso.

Mentre la risposta negativa comporterà la reiezione dell'istanza, con la risposta affermativa sarà autorizzato l'assegno ordinario e, contestualmente, sospeso quello di solidarietà sul quale verrà operata una riduzione.In questa logica, nel caso in cui la domanda per l'assegno di solidarietà non sia stata ancora autorizzata ma si trovi in stato d'istruttoria o comunque sia pervenuta alla sede Inps, l'operatore dovrà ridurre il periodo richiesto a tale titolo impostando, come data di fine, quella d'inizio del periodo richiesto a titolo di assegno ordinario con causale Covid-19. L'Istituto dovrà quindi richiedere al datore di lavoro quale sia il numero di ore non indennizzabili per il periodo oggetto di riduzione e, per stretta conseguenza, emettere un provvedimento di accoglimento parziale della domanda.

Ove la richiesta di assegno di solidarietà sia stata accolta, dovrà essere invece operata una rettifica del periodo autorizzato impostandone, quale data finale, quella iniziale del periodo relativo all'assegno ordinario con causale Covid-19. Sarà pertanto effettuata una riduzione delle ore, previa richiesta al datore di lavoro di quelle non indennizzabili, ed emesso un nuovo provvedimento di accoglimento dell'istanza di assegno di solidarietà volto ad annullare e sostituire il precedente, con autorizzazione rimodulata.

Terminato il periodo di assegno ordinario emergenziale, la sede Inps deve verificare l'interesse datoriale alla ripresa della fruizione dell'assegno di solidarietà. In caso affermativo il datore di lavoro è tenuto a inoltrare una nuova domanda al fine di completare il programma di solidarietà medesimo, con riferimento agli stessi lavoratori destinatari già coinvolti nell'ammortizzatore prima della sospensione del programma, indicando le ore relative al nuovo periodo di richiesta.

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