Adempimenti

Pos unico per i buoni pasto elettronici

di Stefano Sirocchi

Un unico dispositivo compatibile con i buoni pasto elettronici di tutte le società di emissione è garantito agli esercenti convenzionati. Questa è la previsione contenuta nell'articolo 40-bis del disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) introdotto nel corso dell'esame parlamentare.

Con un duplice effetto: minori costi per i pubblici esercizi convenzionati che non dovranno più dotarsi di svariati lettori Pos per poter accettare i ticket elettronici delle diverse società di emissione e, al contempo, un presumibile impulso alla diffusione dei buoni digitali ad oggi meno spendibili di quelli cartacei.

Semplificazione tecnologica
In sostanza il legislatore ha ritenuto opportuno concentrare in un unico terminale la possibilità di accettare tutti i buoni elettronici. Si tratta dunque di una standardizzazione tecnologica che evita agli esercenti di dover avere quattro o cinque macchinette Pos per poter lavorare con tutti i circuiti di buoni pasto e soprattutto contribuisce alla riduzione dei costi di installazione e gestione dei relativi dispositivi.Nonostante il Pos unico, non è detto che gli esercenti convenzionati accetteranno tutti i buoni elettronici in circolazione, emessi dalle diverse società.

L'articolo 5 del decreto del Mise 122 del 7 giugno 2017 prevede la stipula di accordi di convenzione tra società di emissione ed esercenti. Di conseguenza gli esercenti sono liberi di stipulare o meno accordi di convenzione per l'accettazione dei buoni pasto. Peraltro il nodo costi sembra essersi acuito in un momento particolarmente delicato come questo a causa dell'emergenza sanitaria. Oltre all'offerta di base, nel contratto di convenzione devono essere compresi, tra l'altro, l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente nonché l'indicazione di eventuali corrispettivi per servizi aggiuntivi, il cui peso economico potrebbe rendere più difficoltosa la scelta di accettare i buoni pasto e il relativo accordo.

Con la novità, il costo della tecnologia diminuisce (anche per l'aumento dell'offerta di apparecchi Pos, a questo punto intercambiabili), rimane però lo sconto incondizionato e la tempistica di riscossione dei crediti che continuano a gravare sull'esercente. Il comma 1 dell'articolo 5 prevede che nell'accordo deve essere contenuta «l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate».

L'attuazione
È possibile che la novità comporti l'allargamento della platea degli esercenti che decideranno di accettare i buoni pasto elettronici; non solo negozi di alimentari e piccoli market, ma anche punti ristoro e pizzerie che finora hanno preferito evitarne costi e gestione. Inoltre, la maggiore diffusione dei Pos è aiutata anche da un migliore trattamento fiscale: dal primo gennaio di quest'anno i buoni pasto elettronici sono detassati fino a 8 euro al giorno, ossia il doppio rispetto al limite di 4 euro stabilito per quelli cartacei.Tuttavia, per non rimanere solo un buon proposito, la nascita del Pos unico è condizionata all'attuazione che dovrà avvenire all'interno della disciplina regolamentare in materia di servizi sostitutivi di mensa. E comunque, come precisato al comma 2 dell'articolo 40-bis, l'operazione dovrà essere a costo zero per lo Stato.

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