Adempimenti

Confermata per il 2020 la riduzione contributiva edili

di Antonio Carlo Scacco

Il decreto interministeriale Lavoro/Finanze del 4 agosto 2020 conferma la riduzione contributiva dell'11,50% a favore dei datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305. Sono invece escluse dalla riduzione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili.

I lavoratori interessati sono gli operai (inclusi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, ossia con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Il beneficio spetta comunque nei casi in cui il lavoratore a tempo pieno non raggiunga le 40 ore settimanali per alcune specifiche assenze contrattuali ma il datore di lavoro abbia assolto la contribuzione previdenziale e assistenziale sull' "imponibile virtuale".

Le assenze contrattuali che consentono di mantenere l'accesso all'incentivo sono le seguenti: malattia, maternità, assenze per malattie del bambino, infortunio, malattia professionale, donazione sangue, congedo matrimoniale, ferie e riposi annui coperti da accantonamento effettuato dal datore presso la Cassa edile, Cig ordinaria e straordinaria, ore non lavorate e recuperate ex contrattazione collettiva, cariche sindacali ed elettive, permessi sindacali non retribuiti, aspettative per i tossicodipendenti e altre motivazioni previste dal Ccnl (ad esempio, servizio militare), corsi di formazione non retribuiti.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori a tempo parziale e intermittenti, nonché quelli per cui sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo. Sono inoltre esclusi i lavoratori per i quali sono applicati contratti di solidarietà.

L’agevolazione consiste in una riduzione sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici (Fpld) a valere sui periodi di paga gennaio 2020-dicembre 2020. La base di calcolo su cui applicare la riduzione dell'11,50% deve essere "nettizzata" in forza delle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1 e 2, della legge 388/2000 e all'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005. La base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Infine, non si include nella base di calcolo la parte di contributo a carico del datore di lavoro destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua in base al comma 4, articolo 25, della legge 845/1978 (pari allo 0,30%).

Per accedere al beneficio i datori interessati devono essere in possesso di attestato di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Devono inoltre rispettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 338/1989 in materia di retribuzione imponibile e non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Le istanze si inoltrano esclusivamente in via telematica, da definire con una prossima circolare Inps (lo scorso anno si usava il modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Inps, nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione").

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