Adempimenti

Reddito di emergenza: le istruzioni Inps sulla nuova mensilità

di Pietro Gremigni

Entro il 15 ottobre deve essere presentata la domanda dell'ulteriore mensilità di Rem sempreché il reddito familiare di maggio 2020 risulti inferiore all'ammontare del beneficio e a prescindere dall'avere fruito o meno delle altre due mensilità. L'Inps, con la circolare 102 dell'11 settembre 2020, ha fornito le istruzioni in merito.

Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure Covid-19 e viene erogato esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali.

I requisiti economici per avere diritto a questa nuova mensilità sono i seguenti:
- un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10mila euro. Tale soglia è elevata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro;
- un valore Isee, attestato dalla Dsu valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro.

Il reddito da comparare al valore del Rem di maggio è costituito da tutte le componenti positive indicate dal Dpcm 159/2013 percepite nel mese di maggio, in base al principio di cassa.

Infine, il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda.

Compatibilità
L'Inps conferma che anche l'ulteriore mensilità di Rem è compatibile:
- dal punto di vista pensionistico solo con l'assegno di invalidità e con alcuni trattamenti di invalidità connessi come l'indennità di accompagnamento, o l'assegno di invalidità civile;
- dal punto di vista dell'attività lavorativa, con una retribuzione lorda complessiva non superiore alla soglia massima di reddito familiare;
Anche l'ulteriore quota di Rem è incompatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza.

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