Adempimenti

Rateizzazione contributi Inps: domanda fino al 30 settembre

di Mario Cerofolini e Matteo Prioschi

Gli importo vanno versati comunque entro domani, 16 settembre, ma per comunicare la scelta di rateizzare all’Inps, c’è tempo fino al 30 settembre. Con il messaggio 3331/2020, pubblicato ieri a sera inoltrata, l’istituto di previdenza ha comunicato questa ulteriore possibilità, che arriva comunque molto a ridosso della scadenza.

L’istituto di previdenza era già intervenuto due volte sulla materia, prima con il messaggio 2871/2020, relativo alla rateizzazione introdotta dal decreto rilancio, e poi il 9 settembre, con il messaggio 3274 relativo alla soluzione aggiuntiva introdotta dal decreto agosto. Nel primo caso la rateizzazione è in quattro rate, a partire da settembre, dell’intero importo. Nel secondo si può pagare metà dell’importo in quattro rate, sempre da settembre, e dilazionare la restante metà fino a 24 mesi dal 2021.

Sul fronte fiscale, invece, la risoluzione 52/E/2020, istituendo il codice tributo «6917», dà il via libera all’utilizzo immediato del credito d’imposta sanificazione da effettuarsi nei limiti percentuali fissati con provvedimento 302831/2020 (si veda Il Sole 24 Ore del 12 settembre) . Si tratta quindi di una chance in più per i contribuenti che sono chiamati con la prossima scadenza del 16 settembre alla ripresa dei versamenti sospesi in occasione dell’emergenza Covid per cercare di ridurre l’esborso finanziario.

Laddove il contribuente avesse crediti fiscali derivanti dalla dichiarazione modello Redditi 2020 potrebbe utilizzare quanto ancora disponibile per abbattere gli importi da versare. Sul punto è utile ricordare che in caso di utilizzo in compensazione orizzontale di importi superiori a 5mila euro vi è la necessità di provvedere preventivamente all’invio della dichiarazione, munita di visto di conformità; il credito è peraltro spendibile solo dopo 10 giorni dall’invio. Chi non avesse provveduto all’invio della dichiarazione entro il 6 settembre potrà quindi utilizzare i crediti maturati nel 2019 solo dopo il 16 settembre con le eventuali rate successive alla prima. La regola ricordata riguarda solo i crediti maturati nel 2019 e non anche eventuali crediti residui del 2018 che sono già stato oggetto di dichiarazione lo scorso anno. Questi ultimi sono infatti spendibili fino alla data di invio del modello Redditi 2020 (con la quali si rigenereranno). Analogamente si può procedere, se disponibile, con l’utilizzo immediato in compensazione dell’eventuale credito annuale Iva 2019 o dei crediti infrannuali Iva maturati nel primo e secondo trimestre 2020 e oggetto delle istanze presentate nei termini.

Discorso a parte deve essere fatto per i tax credit locazioni che sono, laddove fruibili, utilizzabili immediatamente in compensazione (codice tributo 6914 o 6920); unica condizione da rispettare è che la mensilità alla quale si riferisce i bonus sia stata pagata in anticipo rispetto all’utilizzo in F24. Immediatamente utilizzabile, nella misura stabilita dell’agenzia delle Entrate n. 302831 (15,6423%), è anche il credito sanificazione dopo l’istituzione con la risoluzione 52/E del codice tributo «6917».

L'identikit della scadenza

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