Adempimenti

Oscillazione del tasso per prevenzione, le Faq dell’Inail

di Antonio Carlo Scacco

L'Inail ha pubblicato sul proprio sito un primo gruppo di Faq (Frequently Asked Questions) per venire incontro alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del modello OT23 2021 e la relativa documentazione probante: ne dà notizia l’ istruzione operativa dell'Istituto dell'11 settembre. In base all'articolo 23 delle nuove modalità tariffarie approvate con Decreto ministeriale 27 febbraio 2019 (donde il nome OT23), lo sconto denominato oscillazione per prevenzione può essere ottenuto dalle aziende virtuose che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiuntivi a quelli già previsti dalla relativa disciplina. Per ottenere il beneficio è necessario presentare una apposita istanza telematica (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione, OT23 2021), entro il 1° marzo 2021 (primo giorno lavorativo utile in quanto il 28 febbraio 2021 cade di domenica), unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto. La riduzione è applicata in misura fissa dell'8% nei primi due anni dalla data di inizio attività della Pat (ma anche in questo caso lo sconto viene concesso se l'azienda dimostra di aver effettuato interventi migliorativi). Successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, dal 28% (fino a 10 lavoratori -anno del triennio della Pat ) al 5% (oltre 200 lavoratori). È necessario il possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa ed essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro (pre-requisiti).
Le Faq chiariscono alcuni importanti aspetti per la corretta individuazione e la messa in opera degli interventi migliorativi utili a far scattare il beneficio (si ricorda che gli interventi devono essere stati eseguiti entro il 31 dicembre dell'anno corrente). Ad esempio, si precisa che con la espressione "interventi di micro-formazione" citati dall'Intervento D-3, si fa riferimento alla erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori (ad esempio, tablet o cellulari forniti dalla azienda).

Si chiarisce inoltre che la micro-formazione deve essere erogata a una quota significativa di dipendenti (non sarebbe quindi sufficiente per far scattare il premio una micro-formazione erogata, ad esempio, a un solo dipendente su 10 complessivi).

Si precisa che con la espressione "struttura sanitaria" citata dall'Intervento C-5.1 (l'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori) si fa riferimento ad una struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all'attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.

In relazione all'intervento E-17 (l'azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati) viene specificato che il "quasi infortunio" è un evento strettamente connesso all'attività aziendale e ai luoghi di lavoro e pertanto è specifico per ogni impresa. Più in generale, sono eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) che non devono comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l'assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno; devono essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati; e, infine, devono comportare misure, intraprese per evitare il ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda.

Infine un’utile precisazione circa l’adozione da parte della azienda di un modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico sicurezza (Intervento E-5). L'Inail precisa che le evidenze probatorie circa la effettiva adozione di un tale sistema dovrebbero essere riferite alle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all'analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli Rls, ai report degli audit del sistema, al riesame della direzione, ecc., e dovranno evidenziare la valutazione dell'Organismo di vigilanza di tale reportistica.

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