Adempimenti

Istituito il codice tributo per il credito sanificazione

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6917" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del D.L. Riliancio

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate ha isituito con risoluzione 14 settembre 2020, numero 52/E, il codice tributo 6917 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dal decreto rilancio.
Il Dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, ha infatti previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di Dpi e di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Con provvedimento dell'11 settembre 2020, Prot. n. 302831/2020, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 15,6423% del credito richiesto la misura del credito effettivamente utilizzabile.

Modalità procedurali
Nello specifico, l'art. 125 del decreto Rilancio riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Con provvedimento del 10 luglio 2020, numero 259854/2020, l'Agenzia ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, prevedendo, in particolare, che:
- i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta comunicano all'agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
- per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
- ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dall'articolo 125, comma 1, del Dl 34/2020, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
- il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l'altro, in compensazione, secondo l'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, numero 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
- in alternativa all'utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione.
I cessionari possono, tra l'altro, utilizzare il credito d'imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata all'Agenzia delle entrate la prima cessione del credito;
- ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Istituzione del codice tributo
Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in questione tramite il modello F24, la risoluzione 52/E/2020 ha istituito il codice tributo "6917" - Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6917 è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2020".

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