Adempimenti

Tassate all’origine le somme pagate a seguito di sentenza

di Marco Strafile

Vanno assoggettati a ritenute fiscali gli importi per differenze retributive e indennità di fine rapporto accertati con sentenza ed erogati da un ministero a un ex dipendente. Questa l’interpretazione che l’agenzia delle Entrate ha fornito nell’interpello 369/E/2020.

L’amministrazione che ha presentato il quesito è stata condannata con sentenza della Corte di appello al pagamento di somme per differenze retributive e indennità di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi, maturate in anni pregressi nei confronti di un ex impiegato. Al fine di evitare l’instaurarsi di una possibile procedura esecutiva, con il conseguente aggravio di spese legali e accessori, il ministero ha erogato un primo importo a titolo di acconto senza tuttavia applicare le ritenute fiscali e previdenziali, accogliendo l’istanza dell’avvocato di controparte che richiamava un principio consolidato della Corte di cassazione secondo cui «l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli».

Divergente con tale lettura, il punto di vista dall’Agenzia che, innanzitutto, riconduce i tali importi nell’ambito degli arretrati di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione separata, secondo l’articolo 17, comma 1 lettera b) del Tuir (trattandosi di somme riferibili ad anni pregressi percepiti per effetto di una sentenza), per evitare che la progressività del sistema tributario possa penalizzare il dipendente che riceve in ritardo retribuzioni maturate in periodi di imposta precedenti.

Con riguardo poi all’aspetto della sostituzione di imposta l’Agenzia ricorda che le amministrazioni statali che corrispondono arretrati di lavoro dipendente, in base all’articolo 29, comma 1, lettera c) del Dpr 600/1973 «devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’Irpef» con i criteri dell’articolo 21 del Tuir.

L’agenzia delle Entrate, a fronte della ricognizione normativa svolta e «della circostanza che la sentenza della Corte di appello…nel definire gli importi complessivamente spettanti all’ex dipendente, nulla dispone in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali», ritiene invece dovuta l’effettuazione delle trattenute erariali da parte del ministero che ha erogato le somme in acconto (con conseguente assolvimento degli obblighi di certificazione previsti dall’articolo 4 del Dpr 322/1998), dovendosi in difetto rilevare la violazione disciplinata dall’articolo 14 del Dlgs 471//1997, punita con la sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto dal sostituto di imposta.

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