Adempimenti

La Cig prevale sull’esonero per il blocco dei licenziamenti

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con la circolare 105/2020 pubblicata il 18 settembre, Inps, ha fornito i primi indirizzi in materia di esonero contributivo, alternativo al ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al Dl 104/2020, dando spunto per alcune valutazioni.

Va, infatti, ricordato che l’incentivo previsto dal decreto agosto, oltre a connotarsi per il suo particolare assetto, è collegato al discusso impianto in materia di divieto di licenziamento che il legislatore ha mantenuto per tutto il periodo (18 settimane) in cui i datori di lavoro ricorrono agli ammortizzatori sociali legati al Covid-19 o durante cui gli stessi, in alternativa, fruiscono dell’esonero contributivo. Quest’ultimo, peraltro, come confermato dall’Inps, ha una durata massima di 4 mesi (fino al prossimo 31 dicembre) ma, in funzione della sua entità e, quindi, dei periodi di recupero, può interessare anche un arco temporale inferiore e, conseguentemente, concludersi prima.

Nella circolare, l’istituto di previdenza ha chiarito che, ai fini della verifica del presupposto che legittima il riconoscimento dell’agevolazione (accesso agli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020), occorre fare riferimento alle singole matricole Inps (ogni azienda può averne più di una). Invece l’esonero contributivo alternativo rispetto al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, previsti dall’articolo 1 del Dl 104/2020, riguarda le singole unità produttive. Ne consegue che le due misure, esonero e ammortizzatori, possono convivere con riferimento alla medesima azienda.

Tuttavia, questa apertura dell’istituto di previdenza non deve far perdere di vista il dettato legislativo secondo cui il regime di alternatività tra i due strumenti (cassa e incentivo) è riconducibile al datore di lavoro. Ne consegue che, a parere di chi scrive, se il medesimo datore di lavoro (inteso come codice fiscale), è titolare di diverse unità produttive e ricorre a entrambi gli strumenti previsti dal Dl 104/2020, incorrerà nel divieto di licenziamento per l’intero periodo (18 settimane) di durata dei trattamenti di sostegno, anche se nella unità produttiva in cui ha fruito dell’incentivo dovesse esaurirlo prima di 18 settimane. Va peraltro osservato che, per un’azienda con un’unica unità produttiva che decide di non ricorrere alla cassa e di chiedere solamente l’esonero, il blocco dei licenziamenti potrà definitivamente considerarsi superato solo una volta intervenuta la fruizione integrale dell’agevolazione, così come disposto dall’articolo 14, comma 1, del Dl 104/2020. Dal punto di vista dell’efficacia della norma, assume, quindi, fondamentale rilievo la tempestiva disponibilità sia dell’autorizzazione Ue sia delle istruzioni di prassi in quanto, in assenza delle stesse, l’esonero non potrà essere fruito e di conseguenza i licenziamenti rimarranno inibiti per più tempo anche alle aziende che potrebbero recuperare l’incentivio magari in un unico mese.

Riguardo alle contribuzioni oggetto dell’esonero, l’Inps ricorda che non tutte sono sgravabili e, a tal fine, richiama le precedenti istruzioni fornite in materia. In pratica, se un datore di lavoro ha un teorico credito di 10.000 euro da recuperare sotto forma di esonero, dovrà fruirne, al massimo nelle 4 mensilità che vanno da settembre a dicembre 2020, con riferimento a tutti i dipendenti inclusi nella matricola aziendale tenendo conto che, nei singoli mesi di applicazione dell’incentivo, quando determina la contribuzione a proprio carico dovuta (senza la quota del lavoratore), dovrà escludere dal calcolo dello sgravio, oltre ai premi e ai contributi dovuti all’Inail, quelle voci che non sono oggetto di esonero (per esempio contributo 0,30% per la formazione integrativo Naspi; contributo eventualmente dovuto al Fondo di tesoreria Inps e/o ai fondi di solidarietà; le eventuali contribuzioni di solidarietà).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©