Adempimenti

Polizze vita collettive come fringe benefit

di Davide Settembre

Le polizze collettive di assicurazione sulla vita stipulate dal datore di lavoro nell’interesse dei suoi dipendenti, con lo scopo di garantire agli stessi un beneficio aggiuntivo della retribuzione, rappresentano una componente del reddito di lavoro dipendente (fringe benefit). Le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza dovranno, invece, essere assoggettate al regime fiscale tipico dei capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta 383 del 18 settembre.

L’istanza di interpello era stata presentata da un dipendente di un Comune in relazione a una polizza assicurativa collettiva stipulata dal l’ ente a favore degli agenti di polizia municipale. In particolare, secondo lo schema negoziale, la liquidazione delle somme sarebbe avvenuta tramite il contraente (il Comune), al quale la compagnia avrebbe versato le somme dovute per ogni posizione assicurativa e su cui sarebbe gravato, successivamente, l’onere di applicare le ritenute di legge e di versare le somme nette ai beneficiari. In particolare, l’istante riteneva non fosse corretto l’iter prospettato dal Comune, di equiparare la polizza ad una forma di previdenza complementare e, quindi, di applicare un regime di tassazione separata. L’istante proponeva, invece, di applicare il regime fiscale tipico dei contratti di assicurazione sulla vita di risparmio e investimento che prevede, in caso di riscatto totale o parziale ovvero in caso di scadenza naturale, l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% (articolo 26-ter del Dpr 600/1973).

L’Agenzia ha, in primis, rilevato che nel caso prospettato le quote accantonate, con polizza, dal Comune a favore degli agenti di polizia municipale hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore dei lavoratori dipendenti. Come già chiarito in precedenza dall’amministrazione finanziaria, nel caso in cui i beneficiari della polizza siano i lavoratori, l’importo dei contributi (fringe benefit) rappresenta, quindi, una componente di reddito di lavoro dipendente in base all’articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986 (si veda la risoluzione 391/E del 21 dicembre 2007).

Infine, l’Agenzia ha precisato che resta fermo che le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza dovranno essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rivenienti dai contratti di assicurazione sulla vita. I capitali riscossi dovranno, pertanto, essere assoggettati all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter citato, la cui aliquota varia a seconda del periodo di maturazione del reddito: ovvero 12,50% per i redditi maturati fino al 31 dicembre 2011, 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, 26% sui redditi maturati a partire dal 1° gennaio 2014.

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