Adempimenti

Nuovo canale per comunicare all’Inps il cambio di indirizzo durante la malattia

di Antonio Carlo Scacco

Da settembre 2017, con l'istituzione del polo unico delle visite fiscali previsto dal Dlgs 75/2017, l'Inps ha la competenza esclusiva a effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia. Invece nei casi di infortunio sul lavoro, gli accertamenti rimangono di competenza esclusiva dell'Inail.

Ai fini della visita, il lavoratore deve rendersi reperibile presso il luogo indicato sul certificato medico tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. L'Inps, con circolare 106 del 23 settembre 2020, dà notizia della istituzione di un nuovo canale di comunicazione tra il lavoratore (pubblico e privato) e l'istituto previdenziale mediante il quale il primo potrà notificare il cambio di indirizzo di reperibilità (rispetto a quello indicato nel certificato di malattia), ai fini della visita domiciliare di controllo.

Finora il lavoratore poteva comunicare il cambio di indirizzo utilizzando la e-mail della casella medico-legale della struttura territoriale di competenza o mediante contact center. Tali ultime modalità rimangonovalide nei casi di indisponibilità del servizio telematico. Il datore di lavoro (pubblico e privato) viene in ogni caso messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore in sede di richiesta di una visita medica di controllo ovvero al momento della consultazione degli esiti.

Possono utilizzare il nuovo canale comunicativo i lavoratori privati e pubblici. Riguardo ai primi la circolare 106/2020 richiama l'onere, a carico di colui che effettua la comunicazione, di utilizzare la massima diligenza e tempestività possibili. La mancata visita medica di controllo dovuta a indirizzo errato determina la perdita del diritto all'indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.

Riguardo ai secondi, si precisa che il nuovo canale si aggiunge alle consuete modalità di comunicazione vigenti, che assegnano al dipendente l'onere di comunicare all’amministrazione di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, e a quest'ultima il compito di fornire il dato all'Inps per l'effettuazione delle visite di controllo.

Il servizio non dovrà essere, invece, utilizzato per i semplici allontanamenti dal proprio domicilio (ad esempio per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi).

Il servizio, denominato "Sportello al cittadino per le VMC", è accessibile dal lavoratore, previa autenticazione, utilizzando la sezione dedicata (servizi "Servizi Online") allo "Sportello al cittadino per le VMC". All'interno del servizio è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

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