Adempimenti

Potere di disposizione degli ispettori a rischio sui contratti

di Luigi Caiazza

Le indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro in merito al potere di disposizione degli ispettori, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 12-bis del Dl 76/2020 (decreto semplificazioni), appaiono contrastanti tra loro e suscitano dubbi di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 39 della Costituzione.

Il nuovo articolo 14 del Dlgs 124/2002, al comma 3 prevede che «la mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto».

Con la circolare 5/2020 da una parte l'Inl, riportandosi alla circolare 35/2009 del ministero del Lavoro, precisa che, ove le richieste di intervento «abbiano ad oggetto pretese di carattere esclusivamente patrimoniale, la conciliazione monocratica (previa diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004) era e resta, la via assolutamente privilegiata di definizione della vicenda segnalata…». Tuttavia, al contempo, con la stessa circolare l'Ispettorato «ritiene che il nuovo potere di disposizione possa trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro».

Si tratta di un'affermazione opportunamente non prevista dalle novità introdotte con il Dl 76/2020, né da quelle precedenti, né da quella originaria (articoli 10 e 11 del Dpr 520/1955). Ma dando potere all'ispettore di impartire la disposizione ed applicare la sanzione, in caso di inottemperanza, anche in materia contrattuale (quelli attuati dalle aziende ed a cui fanno riferimento ai fini del trattamento normativo ed economico le stesse organizzazioni sindacali sono di diritto privato) si darebbe indirettamente riconoscimento giuridico alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, pur non essendo stata data ancora attuazione dell'articolo 39 della Costituzione su cui si è più volte espressa la stessa Corte Costituzionale.

Del resto anche dal punto di vista della tutela economica del lavoratore, l'iniziativa se così intrapresa, apparirebbe controproducente. Infatti, come richiamato anche dalla circolare dell'Inl, l'ispettore emetterà la diffida accertativa solo dopo che il datore di lavoro non avrà ottemperato alla disposizione e non opponga ricorso (entro 15 giorni dalla diffida), ovvero nel caso venga rigettato il ricorso opposto alla diffida stessa (entro ulteriori 15 giorni). In tal caso appare evidente che la disposizione in materia contrattuale non attua neanche il principio di semplificazione enunciato dal decreto legge.

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