Adempimenti

Indennità speciale per il territorio di Savona, le istruzioni dell'Inps

di Antonio Carlo Scacco

L'Inps, con circolare n. 121 del 20 ottobre, rende note le istruzioni operative relative alla erogazione della indennità prevista a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, anche parzialmente, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2019.

L'articolo 94-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede la possibilità di erogare, nel corrente anno, una indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona nel novembre dello scorso anno. Con precedente circolare n. 12, del 2 settembre 2020, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva individuato l'Inps quale soggetto erogatore della indennità, nonché incaricato del monitoraggio e del rispetto del limite di spesa (euro 1,5 milioni). Il beneficio è pari al trattamento straordinario di integrazione salariale (per il 2020 l'importo corrisponde a 10,26 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e Anf), per una durata massima di dodici mesi. Sotto il profilo fiscale l'indennità è considerata reddito imponibile ai fini Irpef (articolo 6, comma 2, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917).

Con circolare n. 121 del 20 ottobre 2020 l'Inps ha reso note le relative istruzioni operative e le modalità di pagamento della indennità. È opportuno notare che, sebbene l'istituto previdenziale sia il soggetto erogatore del beneficio, le domande di accesso allo stesso devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria, che procederà alla effettuazione della istruttoria in ragione dell'ordine di presentazione. La stessa Regione, una volta verificati positivamente i requisiti di accesso, trasmette all'Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari e alle relative domande aziendali (modello "SR100"). Il pagamento, come accennato, viene effettuato direttamente dall'Inps. Al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell'anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale. Poiché trattasi di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è tenuto ad inviare il modello "SR41" entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'Inps, se successivo. In difetto il pagamento della prestazione e dei relativi oneri è a carico dello stesso datore.

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