Adempimenti

Cassa Covid costosa con fatturato 2019 a zero

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Ottobre si avvia alla conclusione e restano ancora incertezze in ordine ad alcuni aspetti relativi al secondo periodo di 9 settimane di trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigd e assegno ordinario) previsto dall'articolo 1, del Dl 104/2020.

L'impianto normativo prevede che l'accesso alla cassa o all'assegno ordinario possa essere accompagnato dall'obbligo, per chi vi ricorre, di pagare un contributo addizionale in base al raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e il corrispondente periodo del 2019. Contributo del 9% per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%; 18% per coloro che non hanno avuto alcuna perdita. Nulla è dovuto se il fatturato si è ridotto in misura pari o superiore al 20% o se l'impresa è stata avviata dopo il primo gennaio 2019. Vale la pena, peraltro, di rammentare che tutte le tipologie di trattamenti possono essere interessate dal contributo addizionale, anche la Cigd o il Fis che istituzionalmente tutelano realtà anche non imprenditoriali.

Oltre alla richiesta, da più parti avanzata, di maggiori chiarimenti in merito ai criteri di calcolo da seguire per determinare l'ammontare della contribuzione da versare, sembra possibile notare come l'attuale assetto normativo abbia omesso di considerare alcune situazioni, di certo non ordinariamente ricorrenti che, tuttavia, possono in concreto realizzarsi.È il caso dei datori di lavoro non organizzati in forma di impresa e, in particolare, dei soggetti non aventi finalità di lucro che soggiaciono a una diversa regolamentazione riguardo agli obblighi di natura contabile. Analoga considerazione può essere svolta per quelle organizzazioni che non svolgono attività commerciale – prive, quindi, di obbligo di tenuta dei registri contabili - le cui entrate sono costitute dalle quote pagate dalle aziende associate.

Inoltre ci sono altre situazioni che meriterebbero una regolamentazione specifica. Si pensi, per esempio, a un'azienda che all'inizio del 2019 è stata interessata da una procedura concorsuale e che la stessa non si sia ancora conclusa. A causa della mancanza di commesse, la società non ha emesso alcuna fattura nei due semestri oggetto del raffronto (2019-2020). Pur trovandosi in una fase conclusiva dell'attività, l'azienda ha mantenuto in essere una serie di contratti di lavoro subordinato con i dipendenti del comparto amministrativo. Dopo il 13 luglio è stata chiesta e ottenuta la prima tranche di ammortizzatori sociali previsti dal Dl 104/2020.

Per verificare se, in relazione all'utilizzo della cassa per le ulteriori 9 settimane, è dovuto il contributo addizionale, deve porre a raffronto i fatturati del 2019 e del 2020 (1° semestre). In entrambi casi il fatturato è zero e - visto che non c'è stata perdita - il contributo addizionale è dovuto nella misura del 18 per cento. Una situazione analoga si potrebbe anche verificare nel caso di una società che ha iniziato l'attività gli ultimi giorni del 2018 e che lavora in mono committenza. Per effetto di una dinamica contrattuale potrebbe aver emesso fatture esclusivamente nel secondo semestre sia del 2019 che del 2020. Volendo ricorrere alla cassa, dovrebbe versare il contributo più elevato.

La problematica sin qui illustrata, molto verosimilmente, si riverbererà anche sulle eventuali ulteriori settimane che potrebbero essere introdotte per coprire l'ultima parte del 2020, dato che molto probabilmente anche l'accesso ai nuovi trattamenti sarà legato al fatturato aziendale e al relativo calo. Quest'ultimo farebbe, conseguentemente, sorgere l'obbligo o meno del pagamento del contributo addizionale, ponendo a raffronto il fatturato di periodi del 2019 e del 2020 che potrebbero anche essere più ampi dell'attuale semestre. Si potrebbe approfittare del varo della nuova normativa, con cui si introdurrà l'ulteriore integrazione salariale per le ultime settimane del 2020, per mettere a punto la regolamentazione oggi esistente.

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