Adempimenti

Domande di prepensionamento dell’editoria fino al 14 dicembre 2020

di Pietro Gremigni

I lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso al prepensionamento nel settore dell'editoria il cui termine per la presentazione della domanda sia scaduto successivamente al 1° febbraio 2020, ma non oltre il 14 dicembre 2020, sono rimessi in termini qualora presentino la domanda di pensione entro tale ultima data.

L'Inps col messaggio 3874 del 23 ottobre 2020, in attesa di emanare istruzioni dettagliate, ha illustrato una delle novità contenute nel decreto legge 104/2020 in merito alla rimessione nei termini per presentare le domande di prepensionamento nell'editoria.

La recente disposizione ha sottoposto il diritto alla rimessione nei termini anche alla circostanza che i lavoratori interessati abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento.

In base alle regole generali previste dall'articolo 37 della legge 416/1981 e dalla legge 160/2019, i lavoratori dipendenti del settore dell'editoria con almeno 35 anni di anzianità contributiva maturata nel fondo pensioni lavoratori dipendenti hanno diritto di accedere al prepensionamento fino a tutto il 2023 compreso, purché presentino domanda all'Inps direttamente i via telematica o tramite patronato:
- entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di Cigs da parte del datore di lavoro se hanno già maturato il requisito contributivo richiesto;
- entro sessanta giorni dalla maturazione dell'anzianità contributiva richiesta se i lavoratori in questione perfezionano il requisito previsto nel periodo di godimento del trattamento di Cigs.

La domanda, tenendo conto quanto già indicato dall'Inps con la precedente circolare 93/2020, deve indicare la data dell'accordo di procedura, deve essere corredata dalla dichiarazione, a firma del datore di lavoro, la quale attesti che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal ministero del Lavoro al prepensionamento, nonché la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi e gli estremi del decreto di autorizzazione.

Le domande di pensione eventualmente respinte per il decorso del termine decadenziale verranno riesaminate d'ufficio sulla base delle indicazioni che saranno fornite con la citata circolare di prossima pubblicazione.

Rispetto alle condizioni di accesso vale la pena di ricordare che il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Al raggiungimento del requisito concorrono tutti i contributi accreditati e quindi anche quelli figurativi, volontari e da riscatto.

Il trattamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione dell'attività da lavoro dipendente.

Attendiamo ora le istruzioni definitive dell'ente previdenziale in relazione soprattutto al rapporto tra le domande e il monitoraggio delle risorse stanziate.

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