Adempimenti

Soci volontari delle cooperative sociali ammessi al rimborso delle spese con autocertificazione

di Antonio Carlo Scacco

I soci volontari delle cooperative sociali potranno accedere alla modalità di rimborso facilitata in autocertificazione prevista per i volontari degli enti del terzo settore.
L'importante precisazione è contenuta nella risposta resa dal ministero del Lavoro a un quesito pervenuto dall'utenza nel corso del Forum nazionale del terzo settore (nota 10979 del 22 ottobre).

Ordinariamente il rimborso delle spese sostenute dai volontari che prestano la loro opera nei confronti degli enti del terzo settore avviene a fronte della presentazione della integrale documentazione probatoria. L'articolo 17, comma 4, del codice del terzo settore (decreto legislativo 117/2017), prevede tuttavia la possibilità, in deroga alla regola generale, che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché nei limiti di 10 euro giornalieri/150 euro mensili e sempre che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e attività ammesse a tale modalità di rimborso.

La questione, risolta positivamente dal dicastero del lavoro, concerneva appunto la estensione di tale facilitazione ai soci volontari delle cooperative sociali. La normativa di riferimento di tali ultimi enti, infatti, prevede la possibilità che i soci volontari, impegnati a prestare gratuitamente la loro attività, possano ottenere il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci (articolo 2, comma 4, della legge 381/1991).

Il Ministero analizza il complesso quadro della gerarchia delle fonti applicabili alle cooperative sociali. Queste ultime sono qualificate dal decreto legislativo 112/2017 "imprese sociali" di diritto, sono disciplinate dalla legge speciale 381/1991, ma ad esse si applica anche la disciplina prevista dal codice del terzo settore (articolo 4). Tuttavia lo stesso codice si applica, ove non derogato e in quanto compatibile, anche alle categorie di enti del terzo settore che hanno una disciplina particolare (articolo 3, comma 1), quindi anche alle cooperative sociali. Ne segue che la regola del rimborso dei volontari a fronte di semplice autocertificazione può essere applicata anche ai volontari soci delle cooperative sociali, riguardando un aspetto non contemplato dalla disciplina propria della impresa sociale, rispetto alla quale non presenta alcun profilo di incompatibilità.

La norma non presenta incompatibilità neppure con l’articolo 2, comma 4, della legge 381/1991, rappresentando la adozione della modalità di rimborso su autocertificazione una mera facoltà demandata all'organo sociale dell'ente, il quale potrebbe anche decidere di non deliberare in merito. Nell'enunciare le sue conclusioni, il dicastero del lavoro richiama il conforto del ministero dello Sviluppo economico il quale, nel pronunciarsi sulla compatibilità delle norme in materia di volontariato contenute nel codice del terzo settore alle cooperative sociali, ne ha riconosciuto la natura integrativa rispetto alla disciplina, di carattere speciale, contenuta nella legge 381.

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