Adempimenti

Check list per la cassa integrazione dei lavoratori sportivi

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 2 del decreto legge Agosto ha sottoposto a integrale revisione la disciplina della cassa integrazione in deroga per le sospensioni dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti da emergenza epidemiologica (introdotta dall'articolo 98, comma 7, del decreto legge Rilancio).

L’agevolazione è destinata ai lavoratori che nella stagione sportiva 2019-2020 abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro (retribuzioni complessive al lordo dei contributi previdenziali). La retribuzione contrattuale deve essere dichiarata dal datore di lavoro. Il periodo interessato è quello compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 mentre il periodo oggetto di trattamento non può superare le nove settimane per ogni singola associazione sportiva (esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna potranno essere autorizzati periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate alle medesime Regioni).

La norma salvaguarda la validità e gli effetti prodotti dalle domande già presentate presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che devono, quindi, provvedere alla relativa autorizzazione, qualora ne ricorrano i presupposti e comunque nei limiti delle risorse loro assegnate. In questo senso, i datori di lavoro interessati non devono produrre una nuova domanda all'Inps che sostituisca quella precedentemente presentata alle Regioni o alle Province autonome.

È sufficiente la produzione di una dichiarazione di responsabilità (messaggio 3959/2020 del 28 ottobre scorso) con la quale il datore di lavoro comunica che la retribuzione contrattuale lorda percepita da tutti i beneficiari presenti in domanda non è superiore a 50.000 euro per la stagione sportiva 2019/2020. In mancanza di tale dichiarazione i lavoratori non potranno ricevere la prestazione. Si propone di seguito un check-in sulle domande in presentazione, tratto dal messaggio Inps 4270 del 13 novembre 2020.

Controlli soggettivi
Interessati sono i lavoratori sportivi professionisti individuati con i seguenti appositi codici tipo contribuzione uniemens:
- ST: Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995;
- SZ: Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995. I lavoratori devono essere iscritti al Fondo pensione sportivi Professionisti.

Le società professionistiche sono quelle contraddistinte dalla classe Ateco 93.12.00 "Attività di club sportivi" e le società che svolgono attività di gestione di club sportivi (di calcio, bowling, nuoto, golf, pugilato, sport invernali, scacchi, atletica, club di tiro, pallavolo, basket) contraddistinte con CSC 1.18.08.

Periodo
Il periodo richiesto non può essere superiore a 9 settimane, dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020.

Pagamento
La prestazione viene erogata esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps. L'azienda trasmette telematicamente i modelli Sr41 contenenti tutti i dati indispensabili al pagamento. Effettuate le verifiche, l'operatore autorizza, respinge o sospende la richiesta ponendola in "evidenza".

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