Adempimenti

Emersione irregolari decide la Prefettura

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Spetta allo Sportello Unico presso la Prefettura la valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario licenziato e per il quale era stata inoltrata l'istanza per l'«emersione del rapporto di lavoro irregolare» ai sensi del Dl n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.

È quanto stabilisce il ministero dell'Interno con la circolare operativa del 17 novembre scorso, emanata d'intesa con il ministero del Lavoro, con la quale affronta alcune ricorrenti problematiche, fra cui quelle riguardanti l'interruzione o mancata instaurazione del rapporto di lavoro nelle more della procedura o all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico, la documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore, la riapertura dei termini in caso di errore di invio dell'istanza, il requisito reddituale del datore di lavoro, la garanzia alloggiativa, la delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In merito al rapporto di lavoro che si interrompa per qualsiasi motivo non ricollocabile a una causa di forza maggiore il datore di lavoro chiederà allo Sportello Unico di essere convocato prioritariamente al fine di consentire a tale ufficio di valutare se esistono i presupposti per il tempestivo rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In tale occasione saranno precisati gli effettivi motivi della risoluzione del rapporto, la rinuncia alla sua prosecuzione e sarà sottoscritto, unitamente al lavoratore, il contratto di soggiorno per il periodo di effettivo impiego del lavoratore.

In ogni caso, a carico del datore di lavoro restano salvi gli obblighi di legge in materia di lavoro e legislazione sociale: comunicazione di cessazione del rapporto al Centro per l'impiego, versamento dei contributi e premi all'Inps e Inail per la durata del rapporto. È evidente che in caso di mancato perfezionamento della procedura presso lo Sportello Unico, cessa la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi previsti dalla legge.

La presenza del lavoratore in Italia deve essere anteriore all'8 marzo 2020 e ciò dovrà essere dimostrato da documentazione rilasciata da organismi pubblici, a nulla rilevando eventuali dichiarazioni private o testimoniali.

Dal 25 novembre e fino al 31 dicembre prossimo, per i datori di lavoro che abbiano provveduto al versamento forfettario di 500 euro, ma che non abbiano inoltrato l'istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero e/o che abbiano inoltrato erroneamente l'istanza di “emersione” all'Inps, è possibile completare o correggere la procedura, avvalendosi di un patronato, Caaf, consulente del lavoro, inoltrando l'istanza al competente Sportello all'indirizzo: https://nullaostalavoro.interno.it.

In merito al reddito del datore di lavoro, nel caso di nucleo familiare composto da un unico percettore di reddito, questo deve essere non inferiore 20mila euro annuo che si eleva a 27mila in caso di famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Per il lavoro domestico, ove il richiedente non percepisca reddito, l'integrazione alla soglia minima (20mila euro) potrà concorrere altro componente della famiglia anche per l'intero importo citato di 27mila euro.

In caso di richiesta a favore del lavoratore di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, e perdurando i lunghi tempi procedurali per la sottoscrizione del contratto presso lo Sportello, è sufficiente che il datore di lavoro, ai fini della garanzia alloggiativa, produca tale richiesta.

In caso di impedimento del datore di lavoro per motivi di salute, alla sottoscrizione del contratto presso lo Sportello, la circolare in esame ritiene che questi possa avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del Dpr n. 445/2020, mediante dichiarazione circa il proprio stato, resa da un familiare o parente, fino al terzo grado, al pubblico ufficiale.

La circolare operativa del ministero dell'Interno

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